Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 887 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 887 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORRI PIERLUIGI N. IL 29/03/1973
avverso la sentenza n. 7778/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 11/11/2013

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Torri Pierluigi per il
reato di furto aggravato;

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e
una motivazione illogica in merito alla mancata applicazione dell’attenuante di
cui all’articolo 62 n. 4 cod.pen. ed alla eccessività della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, con riguardo al
diniego della concessione dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 cod.pen.,
trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur
esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso,
non contiene alcuna indicazione circa la necessità di dover mutare il costante e
pacifico insegnamento sul punto di questa Corte di legittimità; la Corte
territoriale ha, infatti, congruamente motivato sulla esistenza o meno del danno
di speciale tenuità, in considerazione non soltanto del valore in sé del bene
sottratto, già nella specie rilevante (euro 2.000,00) ma, altresì, dei danni
cagionati per la commissione dell’ascritto reato (v. Cass. Sez. II 13 maggio 2010
n. 21014);
– che del pari la quantificazione della pena, in quanto non illegale, sfugge
al sindacato di legittimità di questa Corte, comportando l’esame di circostanze di
fatto e soggettive estranee al presente giudizio di legittimità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
1

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2013.

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