Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8868 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8868 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) NATALE ALBINA N. IL 07/01/1982
avverso l’ordinanza n. 1817/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 10/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10/10/2011 il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava
l’istanza avanzata da Albina Natale volta ad ottenere la riabilitazione.
Riteneva il tribunale che nel caso di specie l’istante non ha dato prova di buona
condotta. Infatti, non ha risarcito i danni causati alle persone offese dal reato e dal
certificato in atti risulta la pendenza di procedimento per il reato di cui all’art. 648 cod.
pen. di epoca successiva ai reati in relazione ai quali si chiede la riabilitazione; inoltre,
dalle informazioni della polizia del commissariato competente risulta che la Natale è stata

stato disposto il sequestro preventivo di beni.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Natale, a mezzo del
difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge ed il vizio della motivazione,
rilevando in primo luogo la illogicità della motivazione con la quale il tribunale in
premessa affermava che «l’istanza merita accoglimento».
Quanto al procedimento pendente rappresenta che il tribunale ben avrebbe potuto
verificare che lo stesso si è concluso con sentenza di proscioglimento (che allega).
Deduce, quindi, la genericità dell’affermazione in ordine al mancato adempimento
delle obbligazioni civili, atteso che nella specie non era stata accertata la identità delle
persone offese dal reato.
Inoltre, rileva la ricorrente che i provvedimenti di divieto di ritorno nel comune di
Caserta ed il sequestro preventivo, come risulta in atti, sono superati non avendo dato
luogo a procedimenti penali e, in ogni caso, si tratta di episodi di scarsa rilevanza. Nella
informativa della polizia, peraltro, si dà atto che la ricorrente vive dei proventi di lecita
attività lavorativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
E’ manifestamente infondato il rilievo in ordine alla motivazione dell’ordinanza
impugnata relativo alla affermazione che «l’istanza merita accoglimento», trattandosi,
all’evidenza, di lapsus calami.
Ugualmente è a dirsi per le censure relative al mancato risarcimento del danno.
Come è noto, in relazione alle condizioni per la riabilitazione l’inerzia della persona offesa
non è idonea di per sè a ritenere l’impossibilità dell’adempimento dell’obbligo risarcitorio
che non è condizionato dalla proposizione della richiesta della persona danneggiata,
mentre spetta all’interessato l’iniziativa della consultazione con quest’ultima per
l’individuazione di un’adeguata offerta riparatoria (Sez. 1, n. 43000, 23/10/2007, Ruggeri,
rv. 238122).
Si sostanziano in censure di merito, la cui valutazione è preclusa nel giudizio di
legittimità, le residue doglianze poste a fondamento del ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad

sottoposta a divieto di fare ritorno nel comune di Caserta e che in danno della predetta è

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di

euro mille in favore della cassa della

ammende.

Così deciso, il 14 novembre 2012.

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