Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8867 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8867 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) D’AGOSTINO DANIELE N. IL 24/03/1958
avverso la sentenza n. 2219/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
11/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

Premesso che con sentenza in data 11.7.2011 la Corte d’appello di Torino ha confermato la
sentenza in data 18.10.2010 del Tribunale di Torino con la quale D’Agostino Daniele era stato
condannato, con le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, alla
pena di anni 11 di reclusione per il delitto di tentato omicidio commesso il 14 e 15 marzo 2006
in danno della mogli74 anassero Clelia, somministrandole, insieme al purgante che la predetta
doveva assumere il giorno prima di sottoporsi all’esame colonscopico, un liquido antigelo per
motori contenente glicole etilenico, sostanza ad elevata tossicità, non riuscendo nell’intento per

cause dell’intossicazione e nell’apprestare le cure adeguate;

Rilevato che il difensore dell’imputato ha chiesto l’annullamento della sentenza per i seguenti
motivi:
– 1) vizio di motivazione con riferimento alla mancata assoluzione dell’imputato; dopo aver
premesso che era preclusa alla Corte di cassazione una disamina della vicenda processuale
rispetto alla ricostruzione dei fatti per come operata dai giudici di merito, ma che era
denunciabile davanti a questa Corte il travisamento del fatto nell’ottica dell’errore di
valutazione idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, ha contestato i motivi
attraverso i quali i giudici di merito erano pervenuti all’affermazione della responsabilità
dell’imputato, e in particolare che l’imputato fosse l’unico che potesse conoscere gli effetti letali
della somministrazione del glicole etilenico, che lo stesso avesse tentato di ritardare
artatamente i soccorsi e che avesse come movente il desiderio di coltivare la relazione
sentimentale con una collega di lavoro;
– 2) la mancata applicazione della speciale diminuente prevista dall’art. 56/4 c.p., essendosi
l’imputato volontariamente ed efficacemente attivato per impedire la consumazione del reato,
avendo chiamato i soccorsi;
– 3) il mancato accoglimento da parte del Tribunale della richiesta di applicazione della pena
congiuntamente determinata dall’imputato e dal P.M.;
-4) l’erronea applicazione dell’art. 133 c.p. nella determinazione della pena;

Letta la memoria del difensore in data 22.10.2012 con la quale si insiste per l’accoglimento dei
suddetti motivi e si contesta che gli stessi possano essere dichiarati inammissibili;

Considerato che i suddetti motivi erano stati già proposti avverso la sentenza del Tribunale di
Torino e che la Corte d’appello ha dato a ciascuno di essi una risposta congrua, immune da
qualsivoglia vizio logico giuridico;
Considerato, inoltre, che l’imputato non ha denunciato al1

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