Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8866 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8866 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PINCIO DAVIDE N. IL 12/03/1973
avverso l’ordinanza n. 106/2011 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
21/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

4.-

La Corte Suprema di Cassazione, VII sezione penale
Vista l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’istanza di applicazione
della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. dall’interessato PincioDavide per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza
dell’Invocata identità del disegno criminoso tra i diversi reati oggetto della richiesta;
visto il ricorso dell’interessato e dal suo difensore con cui si denuncia violazione

erroneamente disattesa dal giudice dell’esecuzione;
ritenuta l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, esaurendosi le
censure nella reiterazione di prospettazioni già congruamente disattese dal giudice
di merito, che ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali in materia circa l’inidoneità di mere situazioni soggettive (necessità economiche, generica propensione alla commissione di reati, anche se della stessa indole,
tossicodipendenza) ad integrare di per sé, l’identità del disegno criminoso ex art.
81, 1 cpv., cod. pen.;
considerato che è consolidata nella giurisprudenza dl legittimità l’affermazione
della radicale diversità dell’identità della spinta criminosa o del movente pratico (es.
fine dì lucro o dl profitto;) alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto
alla unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato
come è del pari radicato il principio per cui all’istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell’assunto, irrilevante essendo, In difetto di ulteriori e più pregnanti dati sintomatici, il solo riferimento alla relativa contiguità cronologica degli addebiti od all’identità od analogia
dei titoli dl reato, ovvero alla contestazione dell’aggravante ex art. 7 d.l. n. 152/
1991, indici, per lo più, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti piuttosto che di attuazione di un progetto criminoso
unitario e preordinato, sia pure nelle sue linee essenziali;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 alla Ùssa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14-o

e 2012.

di legge e vizio di motivazione, ribadendosi gli assunti già posti a base dell’istanza,

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