Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8864 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8864 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MASALA ANDREA N. IL 18/11/1988
avverso l’ordinanza n. 972/2011 TRIBUNALE di CAGLIARI, del
31/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Data Udienza: 14/11/2012
Ritenuto in fatto
– che il Tribunale di Cagliari, con Il provvedimento indicato in epigrafe, ha
rigettato l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di Masala
Andrea;
– che in data 7 novembre 2011 il detenuto ha presentato dichiarazione
d’impugnazione dell’indicato provvedimento, riservando al proprio
Considerato in diritto
– che non avendo il ricorrente presentato nei termini i motivi a sostegno
dell’impugnazione, ne va dichiarata l’inammissibilità ex art. 591 lett. c)
cod. proc. pen.;
– che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 alla
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.
difensore la presentazione del motivi a sostegno del gravame;