Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8863 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8863 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MARINO VINCENZO N. IL 10/12/1975
avverso l’ordinanza n. 280/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 18/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Data Udienza: 14/11/2012
Ritenuto in fatto
– che la Corte di Appello di Catanzaro, con provvedimento deliberato il 18
io, CU-9Z.°
febbraio 2011, revocava il beneficio dell’indulto concesso a Marino F-FaA€66€07
con quattro diversi provvedimenti, ivi compiutamente specificati;
– che in data 11 aprile 2011, l’istante, detenuto, ha presentato dichiarazione
d’impugnazione dell’indicato provvedimento ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen.,
Considerato In diritto
– che non avendo il ricorrente presentato nei termini i motivi a sostegno
dell’impugnazione, ne va dichiarata l’inammissibilità ex art. 591 lett. c) cod.
proc. pen.;
– che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al
versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.
riservando al proprio difensore la presentazione dei relativi motivi;