Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8862 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8862 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CARBONE SERGIO N. IL 25/10/1958
avverso la sentenza n. 725/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 27/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato quella
di primo grado che aveva dichiarato Carbone Sergio, colpevole del reato di inosservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, ed in particolare il divieto
di associarsi abitualmente a pregiudicati, essendo stato osservato in compagnia di
pregiudicati in almeno sedici occasioni.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato denun-

contestato, sia alla misura della pena inflitta (mesi quattro di arresto).
In particolare nel ricorso di sostiene che gli incontri indicati nel capo di imputazione
erano assolutamente occasionali e che per le circostanze di tempo e di luogo in cui
si sarebbero svolti, non erano tali da integrare il reato contestato.
L’Impugnazione è inammissibile.
Le argomentazioni svolte in ricorso ripropongono infatti deduzioni già disattese dai
giudici di appello che hanno valorizzato il dato, emerso dalle deposizioni dei testi,
che gli incontri erano stati frequenti e ripetuti; che almeno quattro delle persone con
le quali l’imputato risultava essersi incontrato, erano certamente dei pregiudicati;
che i colloqui avuti dall’imputato con persone pregiudicate erano durati anche dieci o
quindici minuti; che non appena avvertita la presenza dei militari gli interlocutori del
Carbone si allontanavano.
Infondata deve ritenersi anche la seconda censura mossa alla sentenza impugnata,
avendo la sentenza impugnata specificamente indicato i motivi, affatto irragionevoli,
per cui doveva escludersi qualsiasi ulteriore riduzione della pena, fra l’altro applicata in misura prossima al minimo edittale: la ripetitività degli incontri, da considerarsi
previsti e voluti. Non è quindi vero che il provvedimento impugnato sia privo di motivazione sul punto, laddove è il ricorso a rivelarsi generico poiché si limita ad assumere la insufficienza di una motivazione che invece è conforme al parametro normativo, senza neppure specificare le argomentazioni che avrebbero dovuto giustificare
la riduzione di pena.
Alla declaratoria d’Inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000, ai sensi dell’
art 616 cod. proc. pen..

P.

Q.

M.

ziando vizio di motivazione con riferimento sia alla ritenuta sussistenza del delitto

o tok.

lip(7.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 In favore della Cassa della ammende.

Così deciso in Roma,i1 14 novembre 2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA