Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8862 del 12/02/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8862 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PARDO IGNAZIO

26/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Stefano Tocci che ha chiesto il
rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1.1

Con ordinanza in data 26 ottobre 2015 il Tribunale della libertà di Catania respingeva

l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di Nicolosi Vittorio avverso il decreto di sequestro
preventivo adottato dal G.I.P. dello stesso Tribunale il 24-9-15 ed avente ad oggetto le quote
societarie della Meta Harmony s.r.l. intestate al predetto nella misura del 25 0/0. Riteneva il
giudice del riesame dovere condividere l’impostazione accusatoria nel contesto della quale era

Data Udienza: 12/02/2016

stata elevata a carico del Nicolosi l’imputazione di cui all’art. 12 quinques DL 356/92,
aggravato dalla finalità di agevole le attività della famiglia mafiosa dei Carcagnusi di Catania,
per essersi formalmente intestato, insieme ad altri soggetti, le quote della predetta società che
gestiva la discoteca “69 lune” di fatto riconducibile agli associati mafiosi delle famiglie Mazzei e
Cerbo. Ad avviso del Tribunale, premesso che la suddetta discoteca era certamente
riconducibile alla famiglia mafiosa come già risultato in altro procedimento denominato
“Scarface”, anche la quota della Meta Harmony gestita dal Nicolosi doveva ritenersi avere

predetta società e le attività di gestione della discoteca, affittata ad altro prestanome, e,
soprattutto, da alcune conversazioni intercettate tra alcuni esponenti della predetta famiglia
mafiosa, tali Caruso, Occhione, Isaia ed un soggetto di nome Giovanni, dalle quali emergeva
che il Caruso aveva richiesto per conto di Cerbo William al Nicolosi Vittorio la consegna di
somme di denaro provenienti dagli incassi della discoteca nella misura di € 3.000 mensili,
ricevendo invece consegne di importi minori dall’indagato. Tali circostanze dovevano fare
ritenere sussistente il fumus del contestato delitto di intestazione fittizia e la legittimità del
disposto sequestro preventivo, a fronte dell’evidente sproporzione delle condizioni patrimoniali
del gruppo Mazzei-Cerbo rispetto ai redditi dagli stessi lecitamente dichiarati.

1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Nicolosi,
deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen., avuto
riguardo al fatto che il ricorrente era soggetto estraneo ai mutamenti sociali ed ai trasferimenti
successivi delle quote ed era stato sin dall’origine socio al 25% della Meta Harmony,
rimanendo totalmente estraneo alle attività di concessione in affitto prima e di gestione poi
della discoteca “69 lune”. Con il secondo motivo, deduceva poi la violazione dell’art. 606 lett.
c) cod. proc. pen., avuto riguardo alla contraddittorietà della motivazione del Tribunale del
riesame che aveva omesso di valutare il contenuto della relazione tecnica a firma della
dott.ssa Letizia Brancato con cui erano state ricostruite tutte le vicende societarie della Meta
Harmony a partire dalla sua costituzione sicchè sussisteva, anche sotto tale profilo, violazione
di legge.
All’udienza del 12 febbraio 2016 le parti concludevano come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2.1 Deve infatti essere premesso che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per
cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio
ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli “errores in
iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato
argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti
minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile
l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239692).

stessa natura di fittizia intestazione, per come emergeva dalla stretta cointeressenza tra la


2.2 Orbene, nel caso in esame, non ricorre alcuno dei vizi radicali della motivazione
denunciabili con ricorso poiché il Tribunale del riesame di Catania ha indicato una serie di
elementi specifici sulla base dei quali ritenere la natura fittizia dell’intestazione delle quote del
25 °A) della società Meta Harmony del Nicolosi costituiti:

dalla gestione da parte della predetta società di un’attività, la discoteca 69 lune,

pacificamente risultata riconducibile ai mafiosi dei clan Mazzeì e Cerbo;

Nicolosi Vittorio era obbligato alla consegna dei proventi del locale predetto proprio ad altri
esponenti criminali che agivano nell’interesse del Cerbo William, in quel frangente detenuto in
forza di altro provvedimento coercitivo.
Tali elementi costituiscono certamente indizi idonei a fare ritenere sussistente il fumus del
delitto contestato poiché l’avvenuta consegna di rilevanti importi provenienti dalla gestione
della discoteca è indice della riferibilità della stessa ad altri soggetti non figuranti quali reali
titolari delle attività.

2.3 Quanto poi alla dedotta violazione di legge la stessa appare manifestamente insussistente
poiché la mancata valutazione della relazione tecnica di parte trova fondamento nella
sostanziale neutralità del suo contenuto che non appare idoneo a scalfire il quadro indiziario
valutato dal giudice del riesame con motivazione già ritenuta logica e non apparente. La
circostanza che il Nicolosi sia formalmente proprietario del 25% delle quote sin dall’origine
della costituzione della Meta Harmony non vale ad escludere l’ipotesi dell’intestazione fittizia in
relazione alla quale il Tribunale del riesame ha ritenuto raggiunti indizi di colpevolezza sulla
base della valutazione di precisi dati di fatto scaturiti dalle attività di investigazione ed
intercettazione; e pertanto l’omessa valutazione di tale elemento a sostegno della tesi
difensiva appare non rilevante e decisivo essendo stati valorizzati altri dati di fatto da parte del
giudice del merito. Al proposito, infatti, occorre ricordare come ove il provvedimento indichi
con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese
determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire
l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi
è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione poichè il giudice non è
tenuto, nella motivazione, a confutare, analiticamente, tutti gli elementi addotti dalla difesa,
che non siano di natura decisiva (Sez. 2, n. 1405, del 10/12/2013, dep. 15/1/2014, Rv.
259643).
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile
a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen., per manifesta infondatezza; alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle

– dal contenuto di plurime conversazioni tra più associati mafiosi dalle quali risulta che il

ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativannente in C 1.000,00.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, 12 febbraio 201

IL PRESIDENTE
Dott. Mario Gentile

IL CON GLIE E EST.
Dott. Ig

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