Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8860 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8860 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GASPAROTTO ROBERTO N. IL 29/04/1952
avverso l’ordinanza n. 3784/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di UDINE,
del 17/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza Indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Udine, per
quanto ancora rileva nel presente giudizio, ha respinto l’istanza proposta da
Gasparotto Roberto diretta ad ottenere la liberazione anticipata con riferimento a
tre periodi di detenzione sofferti (dall’il febbraio al 18 giugno 2004; dal 7 luglio
al 28 agosto 2004; dal 28 agosto 2004 al 28 febbraio 2006), sul rilievo che,
l’istante si è reso responsabile del reato di evasione, commesso il 21 giugno

scarcerazione (1° agosto 2006) il predetto era stato denunciato per ulteriori fatti
reato, oggetto di procedimenti penali pendenti in numero di 3 per gli anni 20082009 ed in numero di quattro per gli anni 2009-2011.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione in data 1 dicembre
2011 l’anzidetto condannato chiedendone l’annullamento: la condotta postespiazione sarebbe irrilevante dovendo il giudice del merito valutare
esclusivamente il comportamento tenuto dal condannato all’interno degli istituti
penitenziari.

Considerato in diritto
1. Il ricorso va qualificato come reclamo e trasmesso per competenza al
Tribunale di sorveglianza di Trieste, che per altro risulta investito di analoga
impugnazione, pure proposta dal Gasparotto il 1° dicembre 2011.
Rileva invero questa Corte come, in materia, avverso l’ordinanza del Magistrato
di sorveglianza non sia ammesso ricorso diretto per cassazione (per saltum) ma
l’impugnazione debba di necessità essere rivolta al Tribunale di Sorveglianza
nella forma del reclamo. CIÒ sia per la puntuale previsione contenuta nell’art. 69
bis, comma 3, ord. pen., sia in quanto il ricorso immediato per cassazione è
previsto dall’art. 569 cod. proc. pen. solo avverso sentenze (e non ordinanze).
In tal senso si veda, in termini, Cass. Pen. Sez. 1, n. 40260 in data 19.10.2007,
Rv. 237873, ric. Abbafati.
E poiché l’impugnazione, per il principio di conservazione espresso dall’art. 568
cod. proc. pen., comma 5, deve essere correttamente qualificata dal giudice ad

quem cui sia stata erroneamente indirizzata, il ricorso proposto dal Gasparotto
deve essere qualificato come reclamo e trasmesso al Tribunale di Sorveglianza di
Trieste cui spetta l’esame per competenza funzionale.

P.Q.M.

2004 e con condotta permanente sino al 7 luglio 2004; e che dopo la sua

Asi9:55 f 42
Qualificato il ricorso come reclamo, dispone la trasmissione dell atti al Tribunale
di sorveglianza di Trieste.
,

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.

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