Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8860 del 12/02/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8860 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
AZZARELLI VINCENZO, nato a Gela il 16/11/1966;
avverso il decreto del 15/09/2015 della Corte di Appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento in epigrafe la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava il
gravame proposto dal ricorrente avverso il decreto del Tribunale di Caltanissetta
di applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per due anni.

Data Udienza: 12/02/2016

2.Ricorre per cassazione il proposto, nel suo stesso interesse, per i seguenti
motivi:
1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto
l’incompetenza territoriale del Tribunale di Caltanissetta, tenuto conto che il
ricorrente è residente ad Asti e colà sarebbero state commesse le condotte
sintomo di pericolosità sociale;
2)

violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata

considerazione della preclusione processuale consistente nel fatto che l’Azzarelli

nonché in ordine alle ragioni poste a sostegno del giudizio di attualità della
pericolosità sociale;
3) vizio di motivazione in ordine alla durata della misura imposta;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1.Deve premettersi che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,
qui condivisa, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è
ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27
dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall’art.3 ter, secondo comma, legge 31
maggio 1965 n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è
esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità
manifesta di cui all’art. 606 lett.e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente
denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di
provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma
del predetto art. 4 legge 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o
meramente apparente (Sez.0 n. 33451 del 2014, Repaci; sez. 6, n. 50946 del
18/09/2014, Catalano).
Lo stesso prevede anche l’art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011.
2. Ciò posto, la Corte di Appello ha ampiamente motivato su tutte le doglianze
oggi riproposte con il ricorso, con argomenti immuni da censure sotto il profilo
della violazione di legge.
In particolare, quanto al primo motivo, rifacendosi alla stessa sentenza delle
Sezioni Unite prima citata e che il Collegio condivide, ha ritenuto radicarsi la
competenza territoriale in capo al Tribunale di Caltanissetta per il fatto che, al di
là del luogo di residenza del ricorrente, costui risultava aver commesso molti
episodi delittuosi in territorio di Gela, ricompreso nella competenza del giudice di
primo grado del capoluogo nisseno.

2

era già stato sottoposto in passato ad altre misure di prevenzione personali,

4

Lo stesso ricorrente ha riportato per esteso, a fg. 4 del ricorso, un corposo
passaggio motivazionale del provvedimento impugnato relativo alla questione
posta.
3. Del pari, nel ricorso è stato trasfuso, a fg. 5, l’altro passaggio della
motivazione della Corte di Appello in ordine all’assenza di qualsiasi preclusione
processuale per l’irrogazione della misura, avuto riguardo al fatto che l’Azzarelli
aveva commesso reati in epoca successiva a quelli sulla base dei quali aveva

rispetto al provvedimento impositivo della misura per cui oggi si procede,
dimostrazione dell’attualità della pericolosità sociale.
4.Infine, anche in relazione alla durata della misura, ed a fronte di generiche
censure del ricorrente poste in proposito nei motivi di appello, la Corte ha
motivato adeguatamente, richiamando, quali convincenti parametri valutativi, la
reiterazione e l’odiosità delle condotte commesse.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille/00 alla Cassa
delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente
nella determinazione della causa di inammissibilità in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.2.2016
Il Consigliere estensore
G . seppe Sgadari

Il Presidente
Mario Gentile

(ICA)0

subito le precedenti misure di prevenzione ed alcuni anche in tempi recenti

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