Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 886 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 886 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VERGNANINI GIANLUCA N. IL 09/05/1966
avverso la sentenza n. 5456/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 11/11/2013
Vergnanini Gianluca ricorre avverso la sentenza 9.5.12 della Corte di appello di Bologna che ha
confermato quella in data 2.11.09 del locale tribunale con la quale è stato condannato, all’esito di
giudizio abbreviato, per il reato di furto aggravato, riconosciute attenuanti generiche equivalenti,
alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed € 120,00 di multa.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) e c) c.p.p. per
stato di tossicodipendenza dell’imputato e — si sostiene con il secondo motivo — per non aver
concesso l’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p. pur riconoscendo la vetustà del veicolo sottratto, di
alcun valore commerciale.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto del tutto legittimamente i
giudici territoriali hanno negato alle attenuanti generiche l’invocato giudizio di prevalenza in
considerazione dei plurimi e gravi (rapina, estorsione, furti, ricettazione) precedenti penali
dell’imputato, trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di
cui all’art.62-bis c.p., del tutto correttamente ritenendo poi non configurabile l’attenuante del danno
di particolare tenuità a motivo — derivante da una valutazione in fatto che non può essere censurata
in questa sede data la sua non manifesta illogicità — del valore commerciale della vettura oggetto di
furto, dell’ordine di alcune centinaia di euro.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
–Roma, 11 novembre 2013
IN
non essere state concesse le attenuanti generiche con il criterio della prevalenza in ragione dello