Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8859 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8859 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TIDU DINO N. IL 22/07/1948
2) MASSIDDA ROBERTO N. IL 28/05/1957
avverso la sentenza n. 1026/2010 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 22/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto In fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, ha
confermato quella di primo grado, impugnata da Tidu Dino e da Massidda
Roberto, che aveva condannato i predetti appellanti alla pena di giustizia,
siccome colpevoli del reato di cui al d. Igs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12,
perché, quali titolari della ditta « Ventramimania», avevano occupato alle proprie

lavoratori extracomunitari (due ucraini ed un russo), privi di permesso di
soggiorno, fatto accertato il 29 gennaio 2007.
Come si rileva dalle sentenze di primo e secondo grado, la responsabilità
degli imputati veniva tratta da quanto riferito dai Carabinieri della stazione di
Ghilarza, che avevano effettuato un controllo di un’autovettura condotta dai
Massidda, sulla quale viaggiavano i lavoratori stranieri extracomunitari di cui
all’imputazione.
La Corte territoriale precisava, in particolare, che risultava accertata la
riferibilità della condotta agli appellanti, in quanto titolari della ditta alle cui
dipendenze risultavano lavorare gli stranieri irregolari; che doveva escludersi la
natura autonoma del rapporto come obiettato dagli imputati, tenuto conto che
tutti i dipendenti della ditta, compresi quelli regolari, avevano riferito che i
lavoratori extracomunitari ricevevano una paga giornaliera di circa 50 euro; che
all’evidenza, detta responsabilità non poteva ritenersi esclusa dal fatto che gli
appellanti ignorassero che i lavoratori extracomunitari erano privi di permesso di
soggiorno, essendo la circostanza non credibile, e comunque onere degli imputati
verificare la regolarità della presenza in Italia dei lavoratori assunti.

2. Gli imputati hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione, di identico
contenuto, denunciando:
a) violazione di legge e vizio di motivazione atteso che la responsabilità
dell’imputato è stata fondata su prove inutilizzabili; Infatti le dichiarazioni dei
lavoratori irregolari erano state rese senza la presenza di un difensore, e
l’inutilizzabilità era deducibile anche in caso di richiesta di rito abbreviato;
b) omessa motivazione, relativamente all’eccezione di inutilizzabilità;
insufficiente risposta alle deduzioni difensive relative al carattere autonomo del
rapporto lavorativo ed all’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, in
assenza di prove circa la presentazione o meno di una richiesta di permesso di
soggiorno da parte dei lavoratori extracomunitari, sicché andava riconosciuta la
buona fede degli imputati che avevano ritenuto che le pratiche di rinnovo del
permesso fossero state avviate.
I

J\

dipendenze, come raccoglitori e pulitori di ventrame di bestiame macellato, tre

Considerato In diritto

1. Le impugnazioni proposte da Tidu Dina e da Massidda Roberto sano
inammissibili in quanto basate su motivi manifestamente infondati.
1.1 Quanto alla prima censura il Collegio deve rilevare, infatti – che se è pur
vero che i giudici di appello nulla hanno motivato circa la dedotta inutilizzabilità
delle dichiarazioni dei lavoratori extracomunitarl – la circostanza che costoro

corso del giudizio di merito non hanno contestato tale fatto storico, quanto
piuttosto la circostanza che il rapporto instaurato con i predetti si potesse
qualificare come rapporto di lavoro subordinato e che essi fossero consapevoli
della condizione di irregolarità dei lavoratori.
Ciò posto, la circostanza che il rapporto di lavoro instaurato dagli imputati
potesse qualificarsi come autonomo, è stata esclusa dai giudici di appello con
motivazione concisa ma plausibile, basata sull’entità e modalità di versamento
del salario (50 euro al giorno), laddove le deduzioni in senso contrario
prospettate non valutano adeguatamente che un rapporto di lavoro subordinato
deve essere considerato tale in riferimento all’assenza di autonomia del
lavoratore nella prestazione dell’attività lavorativa e non già in relazione alla
qualifica formale assunta dal medesimo e che nessun elemento è stato fornito
dai ricorrenti a sostegno della tesi difensiva, laddove la circostanza che i
lavoratori di cui trattasi viaggiassero a bordo di un veicolo guidato da uno degli
imputati, depone nel senso del carattere subordinato del rapporto in questione.
1.2 Quanto poi alle ulteriori deduzioni difensive volte ad escludere la
sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto è sufficiente qui ricordare che «la
responsabilità del datare di lavoro, per il reato di occupazione alle proprie
dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, non è esclusa
a fronte di una situazione di irregolare presenza sul territorio dello Stato dal fatto
che questo adduca circostanze diverse, che è comunque onere del datore di
lavoro verificare» (Sez. 1, n. 25990 del 17/06/2010 – dep. 08/07/2010, Tattoli,
Rv. 247984); verifica che gli appellanti in alcun modo hanno dimostrato di aver
svolto.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei
ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo
Ipotesi di esonero in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte
Cost, sent. n. 186 del 2000) – al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma congruamente determinabile in C 1000,00.

2

lavorassero presso la ditta degli imputati è però ammessa dagli stessi, i quali nel

CAS.

4925 41 (pia
P.Q.m.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali e al versamento, ciascuno, della somma di C
1000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA