Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8859 del 12/02/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8859 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PARDO IGNAZIO

25/09/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Stefano Tocci che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.1

Con ordinanza in data 25 settembre 2015 la Corte di Appello di Milano respingeva

l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a

Spaho Artur, in costanza del procedimento per l’estradizione dello stesso cittadino straniero di
nazionalità albanese. Riteneva la Corte milanese che lo Spaho non aveva indicato o precisato il
titolo sulla base del quale risiedere nell’abitazione indicata nella richiesta di applicazione degli
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Data Udienza: 12/02/2016

arresti domiciliari e, poiché occorreva assicurare la consegna dell’estradando all’autorità
albanese, positivamente delibata con sentenza dello stesso giudice di appello del 3-6-15,
doveva mantenersi la misura della custodia in carcere.

1.2 Avverso detto provvedimento proponeva appello al Tribunale del Riesame di Milano lo
Spaho personalmente lamentando: la nullità del provvedimento per non essere stato avvisato
dell’udienza e per avvenuta emissione dello stesso oltre il termine perentorio di giorni 5 dalla
presentazione dell’istanza, la sussistenza delle condizioni per l’adozione degli arresti

rifugiato politico.

1.3 Con ordinanza del 13 ottobre 2015 il Tribunale del riesame di Milano dichiarava la propria
incompetenza e trasmetteva gli atti alla Corte di Cassazione dovendo applicarsi il regime di cui
all’art. 719 cod. proc. pen. secondo cui avverso i provvedimenti aventi ad oggetto misure
cautelari nel corso del procedimento di estradizione è proponibile solo il ricorso per cassazione
per violazione di legge.
All’udienza del 12 febbraio 2016 le parti concludevano come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

2.1 Invero, posto che gli unici vizi denunciabili ex art. 719 cod. proc. pen. con il ricorso per
cassazione avverso i provvedimenti adottati sulle misure cautelari disposte nel corso del
procedimento per l’estradizione attengono alla sola violazione di legge, va evidenziato come
nessuna delle lamentate cause di nullità debba ritenersi sussistente. Ed infatti, il termine di
giorni cinque per delibare sulle istanze di revoca o sostituzione delle misure cautelari non ha
natura perentoria sicchè la sua violazione non comporta la decadenza della misura disposta;
inoltre alcun avviso doveva ricevere lo Spaho poiché la decisione sull’istanza da parte del
giudice competente avviene de plano e non a seguito di procedimento partecipato.
Analogamente deve ritenersi quanto alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato
politico, che si assume essere stata presentata ma di cui si sconosce l’esito, che non risulta
neppure allegata all’istanza. Peraltro la sola presentazione della domanda non vale a
comportare la cessazione delle esigenze cautelari.
Quanto alle altre doglianze esse riguardano presunti vizi della motivazione attinenti circostanze
di fatto non rilevabili nel presente giudizio di legittimità.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile
a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen., per manifesta infondatezza; alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle
ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in € 1.000,00.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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domiciliari, l’avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento dello status di

al versamento di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p..
Roma, 12 febbraio 2016
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EST.
IL CONSIGLI
Dott. Igna
IL PRESIDENTE
D tt. Mario Gentile

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