Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8857 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8857 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) COCCODRILLI MASSIMO N. IL 19/12/1963
avverso l’ordinanza n. 1491/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 13/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

La S.C. di Cessazione – VII sezione penale,

visto il ricorso proposto da Coccodrilli Massimo avverso l’ordinanza 13/10/11
del Tribunale di Sorveglianza di Roma che rigettava il suo appello avverso
l’ordinanza 4/6/07 del Magistrato di sorveglianza di Viterbo che aveva disposto di
dare applicazione nei suoi confronti alla misura dl sicurezza della libertà vigilata
(il giudice evidenziava: la persistente pericolosità sociale del prevenuto quale
desumibile dalle plurime condanne – venti – riportate anche per reati gravi come

la rapina; nonché l’assenza di una definitiva evoluzione della personalità quale
desumibile dall’interruzione nel 2009 del percorso premiale, a seguito di un
comportamento violento posto in essere nei confronti di un compagno di
detenzione);

rilevato che il ricorso deduce vizio di motivazione, osservando in particolare
che la condanna a carico del Coccodrilli per il reato associativo si riferisce a fatti
risalenti al 1995 e che il contestato episodio di violenza non poteva ritenersi
particolarmente grave ma un fatto isolato ed occasionale tenuto conto della
sostanziale prosecuzione del processo di revisione critica del proprio vissuto
delinquenziale;

considerato che il ricorso si limita a deduzioni di fatto e considerazioni di
merito che tendono a sovrapporsi alle valutazioni già correttamente e
motivatamente esposte dal giudice di sorveglianza;

che l’impugnazione, manifestamente infondata, è pertanto inammissibile;

che alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una proporzionata sanzione
pecuniaria;
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di 1.000 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.

l’associazione per delinquere dedita al traffico illegale di sostanze stupefacenti e

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