Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8854 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8854 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AMADO GOMEZ MORENO N. IL 14/09/1946
avverso l’ordinanza n. 5274/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 09/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Data Udienza: 14/11/2012
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza 9/11/11 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato
l’istanza di Amado Gomez Moreno volta al differimento facoltativo della pena per
gravi motivi di salute, ratificando in tal senso il provvedimento 12/8/11 del
Magistrato di Sorveglianza di Roma, adito in via provvisoria.
Il Tribunale ha infatti rilevato che se pure dalla relazione sanitaria risultava
che l’istante era affetto da cardiopatia ischemica, insufficienza renale cronica di
incompatibili, tale infermità, risultavano agevolmente fronteggiabili in Istituto o
comunque attraverso ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai
sensi dell’art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354.
Ricorre per cassazione la difesa, deducendo vizio di motivazione: il
Tilbunale ha omesso di valutare adeguatamente che nella relazione sanitaria
inviata dal centro clinico carcerario le condizioni di salute dell’Amado sono
definite incompatibili con il regime carcerario e che nella stessa si precisa che
quel centro non è in grado di fornire la terapia clinica necessaria così da
compromettere lo stato di salute del condannato e mettere a rischio la sua
stessa vita.
Il ricorso, a fronte di un provvedimento giudiziario correttamente e
congruamente motivato, si limita a dedurre questioni di mero fatto (estranee al
giudizio in sede di legittimità) ed è pertanto inammissibile.
Invero la concessione della misura richiesta implica una valutazione sulle
particolari condizioni di salute del detenuto, che debbono essere di grave
Infermità fisica (art. 147 cod. pen.). Tale valutazione è stata fatta dal Tribunale in
modo compiuto e puntuale, con esito negativo per il richiedente ai fini del
differimento della pena (le eventuali complicanze essendo efficacemente
trattabill in ambiente carcerario o con l’ausilio di strutture esterne).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente (art. 616 cod. proc. pen.) al pagamento delle spese processuali e al
versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012
Il consigliere estensore
Il Pre ldente
grado moderato litiasi colicistica ed in condizioni generali valutate come