Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8853 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8853 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) HAMRAOUI KAMEL BEN MOULDI N. IL 21/10/1977
avverso la sentenza n. 2759/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
25/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

Premesso che con sentenza in data 25.10.2011 la Corte d’appello di Brescia confermava la
sentenza in data 12.1.2011 del Tribunale di Cremona con la quale Hamraoui Kamel Ben Mouldi
era stato condannato per il reato di cui all’art. 2 legge 895/67 per aver detenuto illegalmente
una bomboletta spray contenente aggressivi chimici con spiccata potenzialità offensiva;
Letto il ricorso per cassazione presentato dal difensore, con il quale è stato chiesto
l’annullamento della sentenza per erronea applicazione dell’art. 2 legge 895/1967, in quanto il

considerato che la norma contestata vieta la detenzione, tra l’altro, di aggressivi chimici e che
in questa categoria rientrano tutte le sostanze, gassose, liquide o solide che siano in grado di
produrre negli esseri viventi lesioni anatomiche funzionali tali da compromettere, anche
soltanto temporaneamente, l’integrità dell’organismo umano;
Considerato che nei motivi di ricorso non si contesta che il contenuto della bomboletta
sequestrata all’imputato rientrasse tra gli aggressivi chimici, come ritenuto dai giudici di
merito, ma solo che si trattava di liquido e non di gas;
Atteso che il motivo dedotto è manifestamente infondato ai fini della sussistenza del reato
contestato, e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della
ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore
della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua ed
equa, indicata nel dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Pre idente

contenuto della bomboletta in sequestro era un liquido e non un gas;

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