Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8852 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8852 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RUSSO MASSIMILIANO N. IL 11/06/1975
avverso la sentenza n. 3245/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
07/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

Premesso che con sentenza in data 7.6.2011 la Corte d’appello di Bari confermava la sentenza
in data 23.4.2009 del Tribunale dl Foggia con la quale Russo Massimiliano era stato
condannato alla pena di un anno e un mese di reclusione per il reato di cui all’art. 9/2 legge
1423/1956, commesso fino al 10.12.2006;
Letto il ricorso per cessazione presentato dall’imputato, con il quale si contesta che sussista la
prova per dichiarare la responsabilità penale del ricorrente e si denuncia contraddittorietà della

Considerato che i motivi di ricorso propongono questioni in fatto non deducibili in sede di
legittimità e sono manifestamente infondati, poiché la Corte d’appello ha congruamente
motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le denunce degli operanti e sul
trattamento sanzionatorio;
Atteso che per le ragioni suddette il ricorso dell’imputato deve essere dichiarato inammissibile;
Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della
ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore
della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua ed
equa, indicata nel dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Pr idente

motivazione nel non ritenere prevalenti le attenuanti generiche sulla recidiva;

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