Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8851 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8851 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TURCO NICOLA MARIA N. IL 08/10/1981
avverso l’ordinanza n. 294/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLZANO, del 15/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

Premesso che con ordinanza in data 15.11.2011 il Tribunale di sorveglianza di Bolzano ha
rigettato l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale presentata da
Turco Nicola Maria, detenuto in detenzione domiciliare dal 12.7.2011 (in espiazione pena dal
16.11.2009 e fine pena prevista il 19.5.2013);

Rilevato che il predetto detenuto ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta
ordinanza, chiedendone l’annullamento e deducendo che la stessa risultava carente nella

era tenuto conto del suo comportamento in stato di detenzione, delle relazioni positive delle
Forze dell’ordine, dell’attività lavorativa che stava svolgendo e dell’assenza di pendenze penali;

Atteso che i motivi di ricorso prospettano questioni di fatto non deducibili in sede di legittimità,
apparendo sufficientemente motivata l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che, per
respingere il più ampio beneficio richiesto dal ricorrente, ha ritenuto di dover tener conto del
principio della progressione trattamentale, contribuendo più efficacemente alla rieducazione del
reo un ulteriore periodo di detenzione domiciliare nel corso del quale sta svolgendo una
regolare attività lavorativa;

Considerato che, essendo il ricorso basato su motivi non deducibili in sede di legittimità,
l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibilee che alla relativa declaratoria conseguono
di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il
contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della
impugnazione al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma, che la Corte
determina, nella misura congrua ed equa, in fra indicata in dispositivo;
P.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Pre idente

motivazione, poiché non erano stati chiariti i dubbi sul ravvedimento del condannato, e non si

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