Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8850 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8850 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MANGIONE FRANCESCO N. IL 21/02/1957
avverso la sentenza n. 1317/2007 CORTE APPELLO di BARI, del
16/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

Premesso che con sentenza in data 16.5.2011 la Corte d’appello di Bari confermava la
sentenza in data 27.2.2007 del GUP del Tribunale di Bari con la quale Mangione Francesco era
stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 9/2 legge
1423/1956, commesso il 3.3.2004;
Letto il ricorso per cassazione presentato dall’imputato, con il quale si contesta che sussistesse
la prova per dichiarare la responsabilità penale del ricorrente; si denuncia carenza di
motivi d’appello; si chiede infine declaratoria di estinzione del reato per intervenuta
prescrizione;
Considerato che i motivi di ricorso propongono questioni in fatto non deducibili in sede di
legittimità e sono manifestamente infondati, poiché la Corte d’appello ha congruamente
motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto credibili le denunce di Cuniglio Lucia e non
attendibile la ritrattazione che la stessa ha fatto del contenuto delle denunce, quando è stata
sentita nel corso del giudizio abbreviato;
Rilevato che alla data della sentenza di secondo grado il reato non era prescritto e che,
dovendosi dichiarare inammissibili i motivi di ricorso proposti avverso la sentenza di secondo
grado, non si computa, ai fini della prescrizione, il periodo trascorso dopo la predetta sentenza,
non essendosi instaurato il rapporto di impugnazione davanti a questa Corte per
l’inammissibilità dell’impugnazione;
Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della
ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore
della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua ed
equa, indicata nel dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Pre idente

motivazione, non avendo il giudice dell’appello considerato tutti gli argomenti proposti con i

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