Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 885 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 885 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARAVELLO GIACOMO N. IL 31/05/1982
avverso la sentenza n. 5862/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/11/2013

Caravello Giacomo ricorre avverso la sentenza 5.12.12 della Corte di appello di Bologna con la
quale, in parziale riforma di quella in data 24.5.12 del locale g.u.p., riqualificato il reato di incendio
in quello di cui all’art.424, comma 1, c.p., è stata rideterminata la pena per detto reato, in
continuazione con quello di furto aggravato in abitazione, in anni uno, mesi quattro di reclusione ed
€400,00 di multa.

attenuanti generiche con ragionamento apodittico che faceva riferimento ai precedenti penali e al
comportamento processuale tenuto, che non poteva però essere valutato negativamente essendosi
l’imputato limitato a difendersi.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto del tutto legittimamente i
giudici territoriali hanno negato le attenuanti generiche in considerazione dei plurimi, gravi e anche
specifici precedenti penali dell’imputato, trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p. ed
applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., oltre che del comportamento processuale
improntato ad assenza di resipiscenza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 novembre 2013

Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non essere state concesse le

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