Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8849 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8849 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PORDENONE
nei confronti di:
DE MARCHI FRANCO N. IL 26/05/1955
avverso l’ordinanza n. 243/2012 TRIBUNALE di PORDENONE, del
26/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/02/2014

Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone avverso
l’ordinanza in data 26.2.2013 con cui il giudice monocratico dello stesso
Tribunale, che procedeva nei confronti di De Marchi Franco per il reato di tentata
estorsione, dispose la restituzione degli atti al pubblico Ministero ex art. 521
c.p.p., per la ritenuta configurabilità della diversa ipotesi di reato di cui all’art.
336 co 2 c.p.; deduce il ricorrente l’abnormità del’ordinanza, in quanto
comportante la regressione del procedimento esclusivamente sulla base di
questioni attinenti alla qualificazione giuridica del fatto e, quindi, fuori dai casi
previsti dall’art. 521 c.p.p.;
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1. Il giudicante ha ritenuto, in sostanza, che lo scopo perseguito dall’imputato
con la condotta incriminata non corrispondesse al dolo tipico del delitto di
estorsione, ma fosse piuttosto quello di costringere il medico aggredito a
compiere un atto del proprio ufficio (in concreto, la consegna di gr. 35 di
metadone); di qui, la ritenuta configurabilità della diversa ipotesi di reato di cui
all’art. 336 co 2 c.p. .
1.1. Ebbene, è vero che la questione della diversità del fatto può porsi anche in
relazione alla caratterizzazione finalistica della condotta (cfr. ad es. Corte di
Cassazione nr. 05998 del 04/12/1997 sezione 6, Biondino G. ed altri; cfr. anche,
Cass. 27.1.2012, De Giovanni e altro), ma va comunque considerato che le
norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione e la
correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza (articoli 516-522 cod.
proc. pen.), hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto
dell’accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato, e vanno
interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non
possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria,
ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la
possibilità di difesa dell’imputato.
1.2.In altri termini, la nozione strutturale di “fatto”, contenuta nelle disposizioni
in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di
reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, rispondendo quindi il
principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere
del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del
giudice) all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso
come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi
(vedi, con specifico riferimento alla finalità della condotta di reato, Cass.
27.1.2012, De Giovanni e altro cit. , in un caso di intestazione fittizia di beni,
dove l’affermazione che il passaggio dallo scopo di riciclaggio allo scopo di
elusione di misure di sicurezza patrimoniale, rispetto al medesimo fatto di
attribuzione simulata di beni, comporta una sostanziale modifica delle esigenze
difensive).
1.3. In questa corretta prospettiva di indagine, la contestazione del fatto non
deve essere ricercata soltanto nel capo di imputazione ma deve essere vista con
riferimento ad ogni altra integrazione dell’addebito che venga fatta nel corso del
giudizio e sulla quale l’imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie
deduzioni.(Cass. Nr. 46203 del 09/11/2004 sezione 5 Mauro).
2. Nel caso di specie, però, alla stregua della contestazione, gli elementi di fatto
dell’accusa assumono rilievo centrale ed esclusivo rispetto alle corrispondenti
esigenze di difesa dell’imputato, che non potevano all’evidenza subire alcuna
menomazione in funzione della diversa qualificazione giuridica della condotta
derivante dall’identificazione di aspetti finalistici diversi da quelli ipotizzati
dall’accusa.
2.1. Nell’ordinanza impugnata, del resto, le eventuali ricadute “funzionali” della
modifica della contestazione rispetto alla necessità-peraltro inesistente- di
corrispondenti riassetti delle strategie difensive, non sono prese assolutamente
in considerazione, riferendosi il provvedimento esclusivamente alla
configurabilità della diversa fattispecie di cui all’art. 336 co 2 cod. pen.

3. Deve quindi ritenersi nella specie, l’abnormità dell’ordinanza ( cfr. Cass. Sez.
5, Sentenza n. 28137 del 24/05/2005, imputato Savo e altri, in un caso in cui il
giudice di merito, rilevato all’esito dell’attività dibattimentale la configurabilità
dell’ipotesi di falso materiale in luogo del reato di falso ideologico in atto
pubblico come contestato, aveva disposto, in applicazione dell’art. 521 cod.
proc. pen., la trasmissione degli atti al P.M; in motivazione, la Corte rileva che la
regressione del procedimento ad una fase antecedente è istituto eccezionale e
applicabile nei soli casi tassativamente previsti, e non può quindi essere disposta
per imporre al P.M. di procedere per il medesimo fatto alla stregua di una diversa
qualificazione giuridica, rimanendone altrimenti sovvertito lo schema tipico
dell’art. 521 cod. proc. pen., che non prevede un potere in tal senso del giudice
dibattimentale, il cui esercizio è, pertanto, assolutamente estraneo al vigente
ordinamento processuale; Vedi anche, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 43348 del
12/10/2005 Imputato Sechi).
Per le considerazioni che precedono, deve essere pronunciato l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato con la conseguente trasmissione degli
atti al Tribunale di Pordenone
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone la trasmissione degli
atti al T u ale di Pordenone.
Così d ciso
Roma, nella camera di consiglio, il 13.2.2014.

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