Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8848 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8848 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MENDOLA CARMELO N. IL 18/08/1968
avverso l’ordinanza n. 6986/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 04/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/02/2014

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così decis in Roma, nella camera di consiglio, il 13.2.2014.
Il ons . liérerelatore
I Presidente

aLsLetzTh

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Mendola Carmelo avverso l’ordinanza in
epigrafe, che dichiarò l’inammissibilità dell’appello dello stesso Mendola avverso la
sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal gup del Tribunale di Bologna il
24.6.2010 per i reati di rapina e altro;
ritenuto, con riferimento alla questione preliminare della mancata acquisizione del
parere del PG, che la
dichiarazione di inammissibilità dell’appello non richiede
l’osservanza delle forme prescritte dall’art. 127 cod. proc. pen., in quanto la
disciplina ivi stabilita non e’ espressamente richiamata dalla norma generale di cui
all’art. 591, comma secondo, cod. proc. pen., la quale si limita a disporre che il giudice
adotta la pronuncia “anche d’ufficio” ( Corte di Cassazione SENT. 48752 del 22/11/2011
Maddaluno) “.
ritenuto, per il resto, che i motivi di appello appaiono, in effetti, del tutto generici,
risolvendosi in sostanza, come nota correttamente la Corte territoriale, nella
meramente assertiva affermazione secondo cui non sarebbe stata raggiunta, nel
giudizio di primo grado, la prova “certa” della penale responsabilità del Mendola, senza
che nell’atto di impugnazione si indugi in alcun modo sulle motivazioni della sentenza
di condanna, puntualmente richiamate nell’ordinanza impugnata con specifico
riferimento alle prove raccolte contro l’appellante; così come del tutto assertive sono le
deduzioni difensive sull’assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di
rapina e assolutamente generiche e immotivate le richieste di attenuazione del
trattamento sanzionatorio
ritenuto infine che non è dato cogliere la rilevanza della “riserva” di motivi aggiunti che
chiude l’atto di appello;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle
Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella
determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

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