Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8847 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8847 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TAGLIERI NADIO N. IL 13/05/1981
avverso la sentenza n. 3020/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
22/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

Premesso che con sentenza in data 22.2.2011 la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma
della sentenza del 20.3.2009 del Tribunale di Bari appellata da Taglieri Nadio, riduceva la pena
a mesi uno di arresto ed euro 40,00 di ammenda per il reato di porto senza giustificato motivo
di un coltello di tipo subacqueo, reato commesso il 22.6.2006;
Rilevato che l’imputato ha proposto avverso la sentenza ricorso per cassazione, sostenendo
che il porto del coltello era giustificato dall’uso al quale lo stesso era destinato, anche se non
che comunque vi erano le condizioni per ravvisare l’ipotesi del fatto di lieve entità;
Considerato che i motivi di ricorso sono del tutto generici non essendo stata indicata neppure
nei motivi di appello alcuna circostanza specifica dalla quale desumere che il coltello in
questione fosse stato portato al fine di essere utilizzato in una immersione subacquea e che
motivatamente la Corte distrettuale ha ritenuto non ricorrente il fatto di lieve entità, in quanto
non era risultato – come sostenuto nei motivi d’appello – che il coltello fosse destinato ad un
uso per fini sportivi;
Atteso che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto
dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione
– al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma, che la Corte determina,
nella misura congrua ed equa, in fra indicata in dispositivo;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Pr

idente

era stata fornita una specifica giustificazione dall’imputato rimasto contumace nel processo e

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