Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8847 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8847 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Giusti Giancarlo, nato il 7.3.1967, avverso la
ordinanza del Tribunale della libertà di Milano del 10.9.2013. Sentita la
relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la
requisitoria del sostituto procuratore generale Luigi Riello, il quale ha concluso
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e in subordine rigettato.
Udito il difensore dell’imputato, avv. Giuseppe Femia il quale ha chiesto
accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Milano,
decidendo sull’appello proposto nell’interesse di Giusti Giancarlo avverso
l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 28.6.2013 – che
aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli
arresti domiciliari – ha confermato l’ordinanza impugnata.
Nel ricorso presentato si contestano violazione di legge e vizio di motivazione
rilevando come il Tribunale si sia limitato a respingere il gravame sulla
osservazione che il quadro cautelare resterebbe immutato; rileva invece la

Data Udienza: 12/02/2014

difesa che, essendo intervenuta sentenza di condanna dell’imputato alla pena
di anni 4 di reclusione, non dovrebbe essere più argomentabile l’esistenza del
pericolo di inquinamento delle prove; nemmeno sarebbe seriamente
sostenibile un vero pericolo di fuga (anche in considerazione del fatto che
l’imputato ha già scontato 2 anni di pena detentiva, cosicché non dovrebbero
sussistere concrete motivazioni di convenienza per valutare una simile
opzione); nemmeno sarebbe ipotizzabile il pericolo di reiterazione del reato,

quale, svolgendo le sue funzioni di magistrato, aveva commesso le condotte
contestategli). Si critica inoltre che il Tribunale della libertà non motivi in
effetti in ordine al diniego di una misura cautelare meno gravosa rispetto a
quella della custodia domiciliare.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Così come l’atto di appello, anche l’odierno ricorso si articola intorno alla tesi
circa l’essere venute meno le esigenze cautelari nel caso di specie.
Nel suo provvedimento, il Tribunale ha tuttavia chiarito come, acclarata -a
seguito di intervenuto giudicato cautelare – la esistenza nel caso concreto di
esigenze cautelari, non siano intervenuti fatti nuovi e diversi ad una
riconsiderazione sulla attualità delle esigenze già all’epoca accertate come
esistenti.
Invero, in tema di cosiddetto giudicato cautelare, la preclusione derivante da
una precedente pronuncia del Tribunale del riesame può essere superata
quando si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei
fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se riguardanti circostanze
precedenti alla decisione preclusiva. (Cass. sez. 5, 14.12.12011, n. 5959).
A ragione il tribunale esclude che tali elementi possono essere integrati dal
semplice decorso del tempo nel regime custodiale e dell’essere nel frattempo
intervenuta sentenza di condanna dell’imputato per i reati ascrittigli
(trattandosi di dati in se stessi neutri).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

PQM

f

i

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentq delle spese
processuali.
Così deliberato il 12.2.2014

essendo stato l’imputato destituito dall’ordine giudiziario (nell’ambito del

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