Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8846 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8846 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LONGO VINCENZO N. IL 10/11/1963
avverso l’ordinanza n. 6729/2011 GRID. SORVEGLIANZA di
CUNEO, del 28/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 14/11/2012
Premesso che con provvedimento in data 28.11.2011 il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha
rigettato il reclamo proposto da Longo Vincenzo avverso il provvedimento disciplinare
dell’ammonizione inflitto dal Direttore della Casa circondariale di Cuneo in data 4.10.2011,
ritenendo che il reclamo fosse basato esclusivamente su questioni di merito;
Rilevato che con i motivi di impugnazione presentati personalmente dal predetto detenuto si è
sostenuto che il provvedimento disciplinare sarebbe illegittimo poiché il fatto contestato non
considerato che il suddetto motivo è del tutto generico, poiché non si specifica né quale fatto è
stato contestato al ricorrente né sotto quale fattispecie disciplinare lo stesso è stato
contestato;
Atteso che, essendo il ricorso basato su motivi non specifici, l’impugnazione deve essere
dichiarata inammissibile e che alla relativa declaratoria conseguono di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al
versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma, che la Corte determina, nella
misura congrua ed equa, in fra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente
integrerebbe alcuna fattispecie astratta di rilevanza disciplinare;