Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8845 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8845 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PASSALACQUA ALESSANDRO N. IL 30/03/1979
avverso l’ordinanza n. 1002/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 24/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

Premesso che con ordinanza in data 24.11.2011 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha
dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal difensore di Passalacqua Alessandro avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro in data 8.6.2011 con il quale era
stata rigettata la richiesta di liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 4.9.2008 al
23.2.2009, dal 20.4.2010 al 20.10.2010 e dal 20.10.2010 al 3.3.2011;

Rilevato che il difensore del predetto detenuto ha proposto ricorso per cassazione avverso la

semestre non erano stati accertati in modo definitivo gli episodi contestati con ordinanza
cautelare del 5.11.2010; che nel secondo semestre la condotta era stata regolare; che nel
terzo semestre la sanzione disciplinare inflitta non appariva grave;

Atteso che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, poiché il Tribunale di
Sorveglianza può trarre elementianche da un’ordinanza cautelare per stabilire che il detenuto
non ha partecipato effettivamente all’opera di rieducazione e che per la gravità della sanzione
inflitta nel terzo semestre (per fatto commesso il 3.3.2011) poteva logicamente dedursi che il
detenuto non avesse partecipato all’opera di rieducazione neppure nel semestre precedente, a
nulla rilevando che in questo semestre non fosse stato sanzionato disciplinarmente;

Considerato che, essendo I motivi di ricorso manifestamente infondati, l’impugnazione deve
essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’articolo 606/3 c.p.p. e che alla relativa declaratoria
conseguono di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella
proposizione della impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle Ammende della
somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, in fra indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore

suddetta ordinanza, chiedendone l’annullamento e deducendo che in relazione al primo

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