Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8844 del 22/11/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8844 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CRIACO FRANCESCO N. IL 18/10/1955 parte offesa nel
procedimento
c/
MAVIGLIA FRANCESCO N. IL 05/07/1980
BARRECA GIUSEPPE N. IL 22/06/1972
avverso l’ordinanza n. 167/2013 TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 04/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/syktite le conclusioni del PG Dott. v 1M eth42-0
M&U
Aje.deAse
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Uditi difens Avv.;
C9)
Jt.£
424-4:
1,93.
;
Data Udienza: 22/11/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con il provvedimento indicato in
epigrafe, ha rigettato la richiesta di costituzione di parte civile
dell’odierno ricorrente.
2.
Avverso tale provvedimento, l’interessato (con l’ausilio di un
difensore iscritto nell’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – violazione dell’art. 606, lett. b), c.p.p.
3.
In data 27 giugno 2013 è stata depositata la requisitoria scritta
del P.G. che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4.
All’odierna udienza camerale, dopo il controllo della regolarità
degli avvisi di rito, questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo
in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile.
In applicazione del principio dì tassatività delle impugnazioni,
l’ordinanza che esclude la parte civile non è autonomamente
impugnabile (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 12 del 19 maggio 1999,
CED Cass. n. 213858; Sez. VII, ordinanza n. 10880 dell’Il. ottobre
2012, dep. 7 marzo 2013, CED Cass. n. 255150).
Né può ritenersi l’abnormità dell’atto impugnato (che sola potrebbe
legittimarne l’autonoma ed immediata impugnazione), senz’altro
rientrante nei poteri del giudice del dibattimento.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
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processuali nonché – apparendo evidente dal contenuto dei motivi che
cassazione, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti
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egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per
colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto
dell’entità di detta colpa – della somma di Euro mille in favore della
Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 22 novembre 2013.
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla