Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8844 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8844 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MEROLLA CIRO N. IL 25/06/1969
avverso l’ordinanza n. 5770/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 22/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 22.11.2011, ha
rigettato l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute
presentata da MEROLLA CIRO, dopo aver preso in considerazione una precedente ordinanza in
data 15.6.2011 di rigetto di analoga istanza (nel relativo procedimento era stata disposta
perizia medico legale per accertare la compatibilità delle condizioni di salute con il regime
carcerario); la relazione sanitaria dell’istituto di pena in data 9.11.2011; la consulenza di parte

rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che non potesse essere accolta l’istanza di
differimento dell’esecuzione della pena, poiché il Merolla era adeguatamente curato in carcere
e regolarmente sottoposto, in ambiente ospedaliero,alle periodiche trasfusioni di sangue di cui
il predetto aveva bisogno per controllare la malattia di cui era affetto dall’età di sette anni;, e
neppure poteva essere accolta l’istanza di detenzione domiciliare per l’elevata pericolosità
sociale dello stesso;

letto il ricorso presentato personalmente da Merolla Ciro, il quale contesta che la malattia di
cui soffre possa essere adeguatamente curata in carcere e che si possa considerare portatore
di una elevata pericolosità sociale, nonostante non risulti affiliato ad alcuna organizzazione
criminale;

considerato che il provvedimento impugnat2iipplica i principi dettati da questa Corte nella
materia de qua e che lo stesso appare adeguatamente motivato, mentre il ricorrente ha
prospettato censure in fatto, peraltro generiche, che non possono essere prese in
considerazione in sede di legittimità;

atteso che, essendo le censure mosse dal ricorrente sostanzialmente in fatto, il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese
processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di
colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle
Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, indicata nel
dispositivo;
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Pre idente

DEPOSITATA

in data 19.11.2011 e la documentazione medica alla stessa allegata;

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