Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8843 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8843 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PACI LEONARDA N. IL 30/06/1961 parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 221986/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
31/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. c5,-, e, 4 A ,, e, y; ,-.?‘ ze
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 21/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE
LEONARDA PACI, personalmente propone ricorso per Cassazione avverso
il decreto con il quale il 13.1.2013 il Gip del Tribunale di Milano ha disposto la archiviazione del procedimento penale nei confronti dell’indagato e di
cui al n. 3601/2012 Rgnr mod. 44, omettendo di dare avviso alla persona
offesa ex art. 408 cpp.
La ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato denunciando la violazione dell’art. 408 cpp.

Il ricorso è inammissibile dovendosi qui condividere il parere espresso dalla
Procura Generale di questa Corte che si è espressa nei seguenti termini:
“risulta preliminare rispetto alla disamina delle avanzate censure il rilievo
della inammissibilità del ricorso per la sua irrituale proposizione, direttamente da parte della persona offesa. in confirmità All’ormai consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve infatti ritenetesi che
la persona offesa dal reato non possa proporre personalmente il ricorso per
Cassazione sottoscrivendo il relativo alto ”
Infatti va qui ribadito che per la valida instaurazione del giudizio di legittimità deve darsi applicazione all’art. 613 cpp che impone che il ricorso per
Cassazione deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensore
iscritto nell’albo speciale [V. cass. SU 27.9.2009 Lo Mauro].
Nel caso in esame il ricorso è sottoscritto personalmente dalla parte e conseguentemente esso è inammissibile.
Per le suddette ragioni dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla
Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa di cui all’art. 616 cp, ravvisandosi nella specie gli estremi della
responsabilità ivi prevista.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 21.11.2013

RITENUTO IN DIRITTO

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