Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8842 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8842 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VICINANZA DOMENICO N. IL 10/08/1953
avverso l’ordinanza n. 250/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del
21/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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<2 Uditi difensor Avv.; • 42--LeSU Data Udienza: 21/11/2013 DOMENICO VICINANZA ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza 21.12.2012 con la quale la Corte d'Appello di Trento ha rigettato la richiesta di remissione in termini proposta ex art. 175 cpp in relazione alla proposizione dell'atto di appello avverso la sentenza 15.3.2011 del Tribunale di Trento. Il ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo §1.) Inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale. La difesa lamenta la violazione dell'art. 6 C.E.D.U. nonché il vizio di motivazione ex art. 606 I" comma lett. e) cpp, perché la Corte d'Appello ha rigettato la richiesta di restituzione in termine per la impugnazione senza giustificazioni adeguate e ponendosi in contrasto con la pronuncia Cass. Sez. VI 35149 del 26.6.2009. La difesa ricorrente sostiene che la mancata instaurazione del giudizio di impugnazione per non corretto computo dei termini processuali non può che essere effetto di marchiana ignoranza del difensore come tale da ricondursi a causa di giustificazione legittimamente la richiesta proposta ex art. 175 cpp. A sostegno della suddetta tesi la difesa invoca principi affermati dalla Corte E.D.U. e specificatamente "IMBROSCIA c. Svizzera del 24.11.1993 e ARTICO c. Italia 13.5.1980. La difesa conclude sostenendo che "nel caso in esame, in cui il legale ha ritenuto che il termine per la proposizione dell'impugnazione andasse calcolato a decorrere dal secondo giorno successivo alla data di lettura del dispositivo di sentenza.... sussistono carenze difensive di tale abnormità che si imponeva per la Corte territoriale il dovere di restaurare i diritti processuali dell'imputato" La difesa richiede inoltre la assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ex art. 610 comma 2 cpp ponendo in rilievo la esistenza di un contrasto tra la citata sentenza della VI sezione della Corte n. 35149 del 26.6.2009 e quelle di Cass, sez. V 6.7.2011 n. 43277; Cass sez. IV 15.4.2011 n. 23337, Cass. sez. Il 24.1.2012 n. 18886 e Cass. sez. III 18.1.2013 n. 2557. Il procuratore generale della Corte, con propria memoria scritta ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 15.2.011 il Tribunale di TRENTO ha pronunciato sentenza di condanna di VICINANZA Domenico alla pena di anni due e mesi sei di reclusione In data 21.10.2011 la Corte d'Appello di Trento ha dichiarato la inammissibilità dell'atto di appello proposto dagli avviti Bonifacio Giudiceandrea e MOTIVI DELLA DECISIONE RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato secondo il costante insegnamento di questa Corte. La questione di diritto che il ricorrente sottopone al Collegio, peraltro tutt'altro che nuova, consiste nello stabilire se l'errore del difensore sull'individuazione dei termini per impugnare, dovuto, in tesi del ricorrente a macroscopica ignoranza della legge processuale integra il caso fortuito che giustifica la restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 cpp. Al quesito la giurisprudenza assolutamente prevalente ha dato risposta negativa osservando che non integra il caso fortuito o la forza maggiore, che possono legittimare la restituzione nel termine, l'errore del difensore di fiducia nell'individuazione dei termini di impugnazione della sentenza, causato da ignoranza della legge processuale. (ex multis Cass Sez. I n. 1801 30/11/2012 in Ced Cass Rv. 254211; Cass. Sez. IV n. 20655 14/03/2012 in Ced Cass. Rv. 254072; Cass. Sez. V n. 43277 del 06/07/2011 in Ced Cass. Rv. 251695). Il Collegio condivide le decisioni indicate e intende dare continuità a detto orientamento, pur non ignorando la diversa giurisprudenza minoritaria richiamata dal ricorrente (sentenza 35149/2009), secondo la quale sarebbe illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 cod. proc. pen., quando l'omesso adempimento dell'incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell'imputato, sja, stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. Chiara Schettin, nello interesse dell'imputato per tardività della impugnazione, risultando l'appello proposto il giorno successivo alla scadenza del termine per impugnare In data 5.12.2011 il nuovo difensore del VICINANZA ha proposto istanza di restituzione in termine ex art. 175 cpp adducendo la sussistenza del caso fortuito e/o della forza maggiore. In data 16.12.2011 la Corte d'Appello di Trento subordinava la decisione sulla richiesta di remissione in termine nella attesa della decisione che la Corte di Cassazione avrebbe dovuto assumere in relazione alla impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'atto di appello per tardività. In data 28.11.2012 la difesa dell'imputato segnalava che la Corte di cassazione con proprio provvedimento del 28.11.2012 aveva dichiarato la inammissibilità del ricorso avverso la decisione 21.10.2011 della Corte d'Appello di Trento e nel contempo sollecitava la decisione sulla richiesta di remissione in termini proposta ex art. 175 cpp. Con ordinanza 21.12.2012 depositata il 22.12.2012 la Corte d'Appello respingeva la richiesta di remissione in termine proposta dalla difesa ex art. 175 cpp., alla quale seguiva il ricorso nella presente sede. Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la somma dovuta ex art. 616 cpp, ravvisandosi estremi di responsabilità del ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21.11.2013 Anche a volere dare applicazione alla stessa giurisprudenza invocata dalla difesa va rilevato che nel caso in esame manca comunque la prova che l'errore di calcolo dei termini per la proposizione dell'appello sia dipeso da "imprevedibile ignoranza della legge processuale penale" che, tra l'altro, avrebbe investito ben due difensori di fiducia dell'imputato, risultando dall'ordinanza impugnata, che l'appello (dichiarato inammissibile ex art. 591 cpp) era stato proposto nell'interesse dell'imputato dagli avv.ti Bonifacio GIUDICEANDREA e Chiara SCHETTIN; va qui pertanto ribadito che la "rimessione in termini" non è istituto utilizzabile per emendare errori, distrazioni o, in generale deficienze professionali del difensore dell'imputato, poiché, in caso contrario qualsiasi inadempimento ai doveri del professionista ben potrebbe essere qualificata "marchiana ignoranza" utile a recuperare anche la mera "distrazione" del professionista foriera di effetto di decadenza Va infine osservato che la giurisprudenza CEDU, invocata dal ricorrente, deve essere interpretata e calata nella realtà dell'ordinamento processuale italiano. In tale contesto, la giurisprudenza sovranazionale considera ineffettiva la difesa solo dopo avere giudicato il processo nel suo complesso e non con riferimento ad un singolo atto. Inoltre, il principio di ragionevole durata del processo impone un onere di diligenza delle parti processuale, gravante sia sul difensore, che deve essere tecnicamente preparato, che sull'imputato, il quale non può nominare un legale e disinteressarsi del processo, ma è chiamato, pur dopo il conferimento del mandato fiduciario, a vigilare sull'operato del professionista soprattutto nei momenti più significativi come quello dell'impugnazione (cfr. Cass. 1801/2012 cit.). La valenza nettamente preponderante della giurisprudenza alla quale questo Collegio si richiama esclude che possa ravvisarsi una situazione di contrasto giurisprudenziale da sottoporre all'esame delle Sezioni Unite.

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