Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8842 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8842 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MIGLIARA ALESSIO N. IL 13/01/1987
avverso la sentenza n. 1079/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

Premesso che con sentenza in data 12.10.2011 la Corte d’appello di Palermo confermava la
sentenza in data 4.5.2010 del Tribunale di Agrigento con la quale Migliara Alessio era stato
condannato alla pena di un anno e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 9 legge
1423/1956, commesso fino al 16.2.2008;
Letto il ricorso per cassazione presentato dal difensore, con il quale si chiede l’annullamento
della sentenza per illogicità della motivazione sulla responsabilità dell’imputato, essendo stati
motivazione sul trattamento sanzionatorio;
Considerato che sono stati riproposti a questa Corte identici motivi di impugnazione già
sottoposti alla Corte di appello, la quale con congrua e logica motivazione li aveva respinti;
Atteso che la mera riproposizione di motivi di impugnazione già esaminati, senza tenere conto
della risposta data agli stessi dalla Corte d’appello, comporta l’inammissibilità del ricorso,
perché con lo stesso debbono essere proposte specifiche doglianze alla motivazione del
provvedimento impugnato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto
dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella
misura congrua ed equa, indicata nel dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Pr

idente

gli incontri dello stesso con pregiudicati sporadici e del tutto occasionali, nonché per difetto di

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