Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8841 del 21/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 8841 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VALLERIANI NICOLA MAURO N. IL 12/10/1981
avverso l’ordinanza n. 2693/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 18/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
c6-77

ceo

–e-ze

Uditi difensor Avv.;

–ce(

Data Udienza: 21/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’ufficio della Procura Generale di questa Corte nelle proprie conclusioni
scritte ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per essere
stato presentato oltre i termini previsti dalla legge.
PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dall’esame degli atti emerge in data 31.3.2011 il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Pescara ha condannato il ricorrente alla pena di
mesi quattro di reclusione e 200,00 £ di multa per la violazione dell’art. 648
cp.
Con ordinanza 18.10.2012 la Corte d’Appello di L’ AQUILA rilevando la
genericità dei motivi di impugnazione ex artt. 581 e 591 cpp ha dichiarato la
inammissibilità del ricorso.
Dalla attestazione della cancelleria emerge che la ordinanza risulta essere
stata regolarmente depositata e in data 17.11.2012 ne è stata dichiarata la
irrevocabilità.
Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso la suddetta ordinanza con
atto del 30.11.2012 depositato presso la Corte d’Appello di Ancona in data
10.12.2012.
RITENUTO IN DIRITTO
Visto l’art. 585 cpp il ricorso è stato presentato oltre i termini di legge e ricorre pertanto una delle cause di inammissibilità previste dall’art. 591 cpp,
come rilevato dalla Procura Generale di questa Corte
Per le suddette ragioni dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle Ammende così equitativamente determinata la sanzione
amministrativa prevista dall’art. 616 cpp, ravvisandosi nella condotta processuale del ricorrente gli estremi della responsabilità regista dalla suddetta
disposizione di legge.

VALLERIANI Nicola Mauro, ricorre per Cassazione avverso l’Ordinanza
18.10.2012 con la quale la Corte d’Appello di L’AQUILA ha dichiarato la
inammissibilità dell’atto di appello proposto avverso la sentenza 31.3.2011
del Tribunale di Pescara, per mancanza di motivi specifici ex art. 581 e 591
cpp.
Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata denunciando
il vizio di manifesta illogicità della motivazione

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende

Così deciso in Roma il 21.11.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA