Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8841 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8841 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FILICICCHIA VITO N. IL 14/11/1976
avverso la sentenza n. 3586/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 07/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

Premesso che con sentenza in data 7.12.2011 la Corte d’appello di Palermo confermava la
sentenza in data 24.5.2011 del Tribunale di Palermo con la quale Filicicchia Vito era stato
condannato alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all’art. 9/1 legge 1423/1956,
commesso il 5.12.2006;

Letto il ricorso per cassazione presentato dal difensore, con il quale si chiede l’annullamento
della sentenza per difetto di motivazione, non avendo il giudice dell’appello ridotto la pena al

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, poiché la Corte d’appello ha
congruamente motivato sulle ragioni per le quali non ha accolta la richiesta di riduzione
pena,facendo riferimento ai preoccupanti precedenti penali dell’imputato anche specifici;

Rilevato che alla data della sentenza di secondo grado il reato non era prescritto, in
considerazione delle intervenute sospensioni del decorso della prescrizione (dall’11.6.2010 al
28.1.2011), e che dovendosi dichiarare manifestamente infondato il motivo di ricorso non si
computa, ai fini della prescrizione, il periodo trascorso dopo la sentenza di secondo grado, non
essendosi instaurato il rapporto di impugnazione davanti a questa Corte per l’inammissibilità
dell’impugnazione;

Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della
ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore
della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua ed
equa, indicata nel dispositivo

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Prelidente

minimo edittale, e per l’intervenuta prescrizione del reato;

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