Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8840 del 20/11/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8840 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IASILLO ADRIANO
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall’Avvocato Beatrice Salegna, quale difensore di
Buonocore Gennaro (n. il 21/09/1989) avverso l’ordinanza del Tribunale di
Napoli, in data 25/06/2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Oscar
Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso per
rinuncia.
Data Udienza: 20/11/2013
Osserva:
Con decreto del 07/06/2013, il P.M. presso il Tribunale di Napoli
dispose il sequestro probatorio, tra l’altro, di un orologio marca Rolex
detenuto dal ricorrente, indagato per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.).
Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, ma il
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo l’illogicità e
contraddittorietà della motivazione con la quale si confermava il sequestro
del predetto orologio.
Il difensore del ricorrente conclude, quindi, per l’annullamento
dell’impugnato provvedimento.
In data 12.11.2013 perviene nella Cancelleria atto di rinunzia al ricorso
sottoscritto dal difensore e procuratore speciale dell’indagato e dallo stesso
Buonocore.
Motivi della decisione
In data 12.11.2013 è pervenuta nella cancelleria di questa sezione
valida rinuncia al ricorso.
Va dichiarata, pertanto, ex art. 591 lettera D) del cod. proc. pen.
l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’indagato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di cinquecento euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti e della successiva rinuncia.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 20/11/2013.
Tribunale di Napoli, con ordinanza del 25/06/2013, la respinse sul punto.