Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8839 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8839 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE DI VARESE
nei confronti di:
,29 BAMMOU HASSAN N. IL 08/07/1976 421
avverso la sentenza n. 273/2011 TRIBUNALE di VARESE, del
21/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

Premesso che il Tribunale di Varese con sentenza in data 21.2.2011 ha assolto Bammou
Hassan dai reati di cui agli artt. 14/5-ter e 6/3 D.L.vo 286/1998, commessi il 15.12.2010,
perché il fatto non sussiste.
Visto il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica di Varese con il quale
si chiede l’annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale.
Considerato che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati alla luce delle modifiche
intervenute nel nostro ordinamento giuridico.
dicembre 2010 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli articoli 15
e 16 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE,
e, inoltre, è sopravvenuto l’arresto della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione I, 28
aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, il quale ha statuito nel senso che le succitate
disposizioni sovraordinate non consentono la “normativa di uno Stato membro [..] che preveda
l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia
irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un
determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato
motivo”; con la conseguenza che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta “disapplicare
ogni disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva
2008/115”, tenendo anche “debito conto del principio della applicazione della retroattiva della
legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri”.
Non vi è dubbio che il delitto contestato all’imputato sanziona la mera violazione dell’ordine del
Questore di allontanarsi dal territorio dello Stato, e quindi un comportamento non collaborativo
da parte dello straniero che, per i principi contenuti nella menzionata Direttiva, non è
sanzionabile con la pena della reclusione.
la normativa introdotta nel nostro Ordinamento dalla Direttiva 2008/115 è quindi
incompatibile con la vigenza del delitto di cui all’art. 14/5-ter D.L.vo 286.
Per quanto riguarda il reato di cui all’art. 6/3 del D. L.vo 286/1998, si osserva che il testo del
predetto articolo, come modificato dalla legge n. 94/2009, rende punibile della violazione
prevista solo lo straniero regolare nel territorio dello Stato, poiché solo allo straniero che ha
ottenuto il permesso o la carta di soggiorno può essere imposto di ottemperare all’ordine di
esibizione, oltre che di un documento d’identità, anche del documento attestante la sua
regolare presenza nel territorio dello Stato.
Il testo della norma in questione, prima della modifica apportata dalla citata legge, prevedeva
la sanzione penale per lo straniero che “non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o
altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno”.
La norma è stata modificata, prevedendo una sanzione aumentata nel massimo edittale per lo
straniero che “non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto
o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento
attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato”.
1

Con riguardo al delitto di cui all’art. 14/5-ter D.L.vo 286/1998, si deve considerare che dal 25

La congiunzione “e” inserita tra le due categorie di documenti – quelli che consentono
l’identificazione e quelli che attestano la regolare presenza nel territorio dello Stato – rende
obbligata l’interpretazione che il reato de quo può essere commesso solo dallo straniero in
possesso del permesso o della carta di soggiorno, poiché è all’evidenza illogico pretendere che
uno straniero, clandestino in Italia, esibisca un documento che per definizione non ha.
Peraltro, con sentenza n. 16453 del 24.2.2011, le Sezioni Unite hanno stabilito il principio
secondo cui, a seguito della modificazione dell’art. 6, comma terzo, del D. Lgs. 25 luglio 1998,
reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di
identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare
presenza nel territorio dello Stato è configurabile esclusivamente nei confronti degli stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente abolitio criminis per la
condotta degli stranieri in posizione irregolare.
Per il disposto dell’art. 2/2 c.p. il fatto commesso dall’imputato – clandestino in Italia che non
ha esibito agli agenti senza giustificato motivo il passaporto o altro documento d’identità – non
è più punibile, a seguito della suddetta modifica del testo di legge.
Pertanto il ricorso della Procura della Repubblica di Varese, essendo i motivi divenuti
manifestamente infondati, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

n. 286, intervenuta ad opera dell’art. 1, comma 22, lett. h), della legge 15 luglio 2009, n. 94, il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA