Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8837 del 20/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8837 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall’Avvocato Matteo Murgo, quale difensore di
Casagrande Stanly (n. il 04/01/1986) e Chinzeagulov Visilisa (n. il
01/01/1983), avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna, in data
10/06/2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Oscar
Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
Osserva:

Data Udienza: 20/11/2013

Con ordinanza del 15/05/2013, il G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia
dispose la misura cautelare della custodia cautelare in carcere di
Casagrande Stanly e Chinzeagulov Vasilisa, indagati per i reati di rapina
aggravata, lesioni personali aggravate e omicidio preterintenzionale.
Avverso il provvedimento di cui sopra gli indagati proposero istanza di
riesame, ma il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 10/06/2013, la

preterintenzionale il reato di lesioni personali.
Ricorre per cassazione il difensore degli indagati eccependo la perdita
di efficacia della misura cautelare — ai sensi dell’art.309, VI comma, c.p.p. —
per l’omessa trasmissione al Tribunale del riesame del supporto contenente
le videoriprese ritenute rilevanti ai fini della ricostruzione dei reati. Inoltre
censurava la motivazione del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di
dichiarare la nullità dell’ordinanza custodiate per l’omessa duplicazione delle
videoriprese, duplicazione richiesta per tempo alla Procura che, però, non vi
aveva provveduto. Il difensore degli indagati rileva, infine, le discrepanze tra
la descrizione del teste oculare della Chinzeagulov Vasilisa e, poi, del suo
riconoscimento fotografico effettuato dallo stesso teste. Quindi
mancherebbero i gravi indizi di colpevolezza.
Il difensore del ricorrente conclude, quindi, per l’annullamento
dell’impugnata ordinanza.

motivi della decisione

Le eccezioni di perdita di efficacia della misura cautelare e di nullità
della stessa sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
Infatti, per quanto riguarda l’omessa trasmissione al Tribunale del
riesame del supporto contenente le videoriprese ritenute dal G.I.P. rilevanti ai
fini della ricostruzione dei reati, il Tribunale rileva che non solo non vi è la
prova che tale supporto sia stato trasmesso al G.I.P., ma anzi dalla lettura
dell’ordinanza custodiate emerge con chiarezza che il contenuto delle
videoriprese il G.I.P. lo ha desunto dalle annotazioni di servizio della P.G.
dell’11.03.2013 e 31.01.2013 (allegati 7 e 8 dell’informativa della Squadra
Mobile di Reggio Emilia del 15.03.2013). Orbene questa Suprema Corte ha

respinse dopo aver dichiarato assorbito nel reato di omicidio

affermato il principio — condiviso dal Collegio — che in tema di riesame, non
costituisce violazione dell’art. 309 comma quinto cod. proc. pen. la
circostanza che il PM, selezionando gli atti da produrre a sostegno della
richiesta di applicazione della misura cautelare, abbia trasmesso, in luogo
della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine, il verbale di arresto in
cui erano riportati i dati relativi a quanto videoregistrato, posto che all’accusa

richiesta della misura (nella fattispecie questa Corte ha rilevato che, peraltro
in assenza di qualunque dubbio circa l’omessa trasmissione di elementi
favorevoli all’indagato, il GIP non aveva comunque mai preso visione della
videoregistrazione ed aveva considerato per l’emissione della misura i verbali
di arresto, regolarmente trasmessi al Tribunale del riesame; Sez. 6,
Sentenza n. 39923 del 12/06/2008 Cc. – dep. 24/10/2008 – Rv. 241874).
Per quanto riguarda la nullità dell’ordinanza custodiale per l’omessa
duplicazione delle videoriprese, duplicazione richiesta dalla difesa dei
ricorrenti per tempo alla Procura che, però, non vi aveva provveduto si deve
rilevare che il Tribunale alle pagine 3 e 4 dopo aver ricostruito tutto ciò che è
agli atti in relazione a tale doglianza (ricostruzione alla quale si rinvia)
richiama un condiviso principio più volte affermato da questa Suprema Corte
e condiviso dal Collegio (che, invece, non condivide alcune pronunce
contrarie — ad esempio: Sez. 6, Sentenza n. 45984 del 10/10/2011 Cc. – dep.
12/12/2011 – Rv. 251273 – che tra l’altro sono precedenti alle decisioni
condivise ed emesse dalla stessa Sezione). Il principio condiviso di cui sopra
è che in tema di intercettazioni telefoniche, è onere del difensore informarsi
dell’eventuale accoglimento o rigetto ovvero del mancato esame dell’istanza
con cui ha chiesto di accedere alle registrazioni utilizzate per l’adozione di
una misura cautelare (nella specie, questa Corte ha confermato la decisione
del Tribunale del riesame di rigetto dell’eccezione di nullità per la mancata
autorizzazione all’ascolto dei nastri, essendosi il difensore limitato a
rappresentare di averne fatto richiesta, senza dimostrare di essersi attivato
per prendere cognizione della sorte dell’istanza formulata; Sez. 6, Sentenza
n. 29848 del 24/04/2012 Cc. – dep. 20/07/2012 – Rv. 253252). Inoltre, non
grava sul Pubblico Ministero alcun obbligo di comunicazione al difensore
dell’indagato del provvedimento con cui ha deciso sull’istanza di accesso alle

compete la direzione dell’inchiesta e la scelta degli atti su cui basare la

registrazioni delle intercettazioni telefoniche utilizzate per l’adozione di una
misura cautelare, essendo onere dello stesso difensore informarsi
dell’eventuale accoglimento ovvero del rigetto della suddetta istanza o anche
solo della sua mancata considerazione (nella fattispecie la difesa aveva
presentato istanza di audizione delle registrazioni in vista dell’udienza di
riesame, nel corso della quale aveva eccepito di non essere stato posto in

ministero gli era stata comunicata via fax solo il giorno precedente all’udienza
medesima, adempimento la cui asserita tardività la Corte ha ritenuto non
sussistere, ritenendo per l’appunto che spetti alla difesa attivarsi
tempestivamente per prendere cognizione della sorte dell’istanza formulata;
Sez. 6, Sentenza n. 38673 del 07/10/2011 Cc. – dep. 25/10/2011 – Rv.
250848). Infine, il difensore che deduca la nullità di ordine generale a regime
intermedio per non aver ottenuto, nonostante la tempestiva richiesta in vista
del giudizio di riesame, l’accesso alle registrazioni di conversazioni
intercettate, ed utilizzate per l’emissione di un provvedimento di coercizione
personale, ha l’onere di provare l’omesso o ritardato rilascio della
documentazione (Sez. 6, Sentenza n. 31440 del 24/04/2012 Cc. – dep.
01/08/2012 – Rv. 253215).
Il resto del ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 591 lettera c)
in relazione all’art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché le doglianze (sono le
stesse affrontate dal Tribunale) sono prive del necessario contenuto di critica
specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi
dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni
da vizi logici o giuridici. Infatti il Tribunale — dopo aver richiamato il
provvedimento genetico – ha con esaustiva, logica e non contraddittoria
motivazione, evidenziato tutte le ragioni per le quali ritiene perfettamente
credibile il teste Hanjia Adriatik e valido il riconoscimento fotografico degli
imputati effettuato dallo stesso. Inoltre sono esaustive e logiche le
spiegazioni che il Tribunale fornisce in ordine alle presunte discrepanze tra la
descrizione dell’indagata Chinzeagulov Vasilisa da parte del teste oculare
Hanjia e, poi, del suo riconoscimento fotografico effettuato dallo stesso teste;
discrepanze che correttamente il Tribunale non ravvisa (si vedano le pagine
da 4 a 8 dell’impugnato provvedimento). A fronte di tutto quanto sopra

grado di esercitare il diritto di accesso perché l’autorizzazione del pubblico

esposto il difensore dei ricorrenti contrappone, quindi, solo generiche
contestazioni in fatto. In proposito questa Corte ha più volte affermato il
principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il motivo di ricorso per
cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle dell’atto di impugnazione,
che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza

c), cod. proc. pen. all’inammissibilità (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n.
39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004 – rv 230634).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere
condannate al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla
presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve
disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1

ter, delle disposizioni di

attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia
trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano
ristretti perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo
94.

.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali. Si provveda a norma dell’articolo 94 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale.

Così deliberato in camera di consiglio, il 20/11/2013.

Il Consigliere estensore
Dottor Adriano lasillo

A.A…;,.9….”- –

..,

Dottor

cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett.

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