Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8835 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8835 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SPAHLIA FLAMUR N. IL 07/01/1979
avverso l’ordinanza n. 157/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 16/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

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Premesso che con ordinanza in data 16.11.2011 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha
dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall’avv. Patrizia Scalvi avverso il provvedimento
nei confronti di Spahija Flamur del Magistrato di sorveglianza di Padova in data 5.1.2011 con il
quale era stata rigettata la richiesta di liberazione anticipata in relazione al semestre
17.2.2010 – 16.8.2010, in quanto la nomina del predetto difensore era intervenuta dopo che lo
stesso aveva presentato il reclamo;

suddetta ordinanza, chiedendone l’annullamento e deducendo che la nomina effettuata nel
giudizio di cognizione doveva essere considerata valida anche nel procedimento instaurato
davanti al Tribunale di sorveglianza;
Atteso che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché per costante giurisprudenza
di questa Corte la nomina del difensore nel corso del processo di cognizione non dispiega
effetti nel procedimento di sorveglianza, e pertanto l’impugnazione de qua è stata proposta da
soggetto non legittimato a proporre l’impugnazione;
Considerato che, essendo il motivo di ricorso manifestamente infondato, l’impugnazione deve
essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’articolo 606/3 c.p.p. e che alla relativa declaratoria
conseguono di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella
proposizione della impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle Ammende della
somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, in fra indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Pre idente

Rilevato che il difensore del predetto detenuto ha proposto ricorso per cassazione avverso la

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