Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8834 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8834 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NALIN NICOLA N. IL 17/05/1968
avverso l’ordinanza n. 3274/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 22/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 14/11/2012
Premesso che con ordinanza in data 22.11.2011 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha
respinto la domanda di affidamento in prova in casi particolari avanzata da Nalin Nicola, in
relazione ad una pena detentiva residua di anni 1, mesi 2 e giorni 27 di reclusione;
Rilevato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Nalin, chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, non
avendo il Tribunale di sorveglianza tenuto conto delle informazioni raccolte ed avendo
programma terapeutico e, dall’altra, che doveva espiare il residuo pena in carcere;
Considerato che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché il Tribunale di
sorveglianza ha ritenuto inadatto il programma terapeutico concordato dal Nalin con il Ser.T.,
tenuto conto delle pregresse esperienze del predetto e della necessità di un programma di
disintossicazione che consentisse di seguire scrupolosamente gli obiettivi dello stesso
programma;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606/3
c.p.p. per manifesta infondatezza dei motivi;
Atteso che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della
ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore
della Cassa delle Ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed
equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore
Il Pres dente
affermato contraddittoriamente, da una parte, che il ricorrente necessitava di seguire un