Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8833 del 20/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8833 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall’Avvocato Oreste Bisazza Terracini, quale difensore
di Del Duce Franca Maria (n. 1118/09/1940), avverso l’ordinanza della Corte
di appello di Roma del 15/02/2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Adriano lasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Mario
Fraticelli, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Osserva:

Data Udienza: 20/11/2013

Con provvedimento del 15/02/2013, la Corte di appello di Roma — Il
Sezione penale – rigettò l’istanza di restituzione nel termine – per impugnare
la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 17/04/2009 divenuta
irrevocabile il 13.07.2009 — ritenendo che il mancato o inesatto adempimento
del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione — a qualsiasi
causa ascrivibile — non realizza le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore

Ricorre per Cassazione il difensore di Del Duce Franca Maria
deducendo l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di
decadenza con riferimento agli articoli 173 e 175, Il comma, del cod. proc.
penale.
Il difensore della ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento
dell’impugnata ordinanza.

motivi della decisione

Il

ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato, quindi,

inammissibile. Si deve, innanzi tutto, precisare che il provvedimento della
Corte di appello – avverso il quale è stato proposto il ricorso per Cassazione
del quale ci stiamo occupando – riguarda la sola sentenza emessa dal
Tribunale di Roma in data 17/04/2009 divenuta irrevocabile il 13.07.2009 e
con la quale la Del Duce è stata condannata in contumacia alla pena di mesi
9 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa per il reato di truffa in concorso.
Pertanto solo di questa sentenza si deve oggi trattare (si osserva ciò in
relazione al richiamo nel ricorso ad altre situazioni analoghe che vedono
coinvolta la stessa imputata e lo stesso difensore).
Tanto premesso si deve rilevare che la Corte di appello motiva in modo
ineccepibile il rigetto dell’istanza di restituzione nel termine per impugnare la
sentenza di cui sopra con richiami di principi di diritto di questa Corte e della
CEDU, pienamente condivisi dal Collegio. In particolare la Corte di merito
rileva che l’estratto contumaciale della sentenza emessa dal Tribunale di
Roma in data 17/04/2009 divenuta irrevocabile il 13.07.2009 è stata
regolarmente notificata al difensore di fiducia nominato dalla ricorrente, che
aveva anche eletto il domicilio presso lo stesso difensore. Ma vi è di più.

che legittimano la restituzione nel termine.

Nello stesso ricorso, alla pagina 2, si dà atto che la ricorrente era stata
informata dal suo difensore dell’avvenuta notifica dell’estratto contumaciale
della predetta sentenza. La Del Duce aveva, quindi, dato l’incarico al suo
difensore di fiducia di impugnarla; dopodiché nel ricorso si afferma che la Del
Duce non ha saputo più nulla dell’impugnazione fino a quando non è stata
arrestata per un cumulo di pene tra le quali vi era anche quella irrogata con

tesi di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di decadenza con
riferimento agli articoli 173 e 175, Il comma, del cod. proc. pen. il principio di
diritto secondo il quale è Illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in
termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 cod. proc. pen.,
quando l’omesso adempimento dell’incarico di proporre impugnazione da
parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative
dell’imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile
ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un’ipotesi di
caso fortuito o forza maggiore (fattispecie in cui la S.C. ha rigettato il ricorso
in quanto non era stata fornita la prova dell”imprevedibile ignoranza” del
difensore con riferimento ai termini per proporre appello, avendo egli curato
anche gli interessi di altri due coimputati, per i quali risultava invece
presentato rituale e tempestivo atto di appello; Sez. 2, Sentenza n. 31680 del
14/07/2011 Cc. – dep. 09/08/2011 – Rv. 250747). Orbene a prescindere dalle
varie osservazioni che si potrebbero effettuare su tale principio – che risulta
essere minoritario nella giurisprudenza di questa Corte – si deve rilevare che
nel caso di specie non si riscontra alcuna ignoranza della legge processuale
penale; al dire il vero si ignora del tutto perché non è stato proposto l’appello.
Nel ricorso vi sono solo affermazioni apodittiche del difensore della ricorrente
che non fornisce alcuna prova di quanto sostenuto, in evidente violazione del
principio di necessaria autosufficienza del ricorso più volte affermato da
questa Suprema Corte (si veda sul punto Sez. 6, Sentenza n. 45036 del
02/12/2010 Ud. – dep. 22/12/2010 – Rv. 249035). Si deve a tal proposito
ricordare che la stessa sentenza evocata dal difensore a sostegno della sua
tesi conclude rigettando il ricorso proprio perché non è stata fornita la prova
“dell’imprevedibile ignoranza del difensore” (Sez. 2, Sentenza n. 31680 del
14/07/2011 Cc. – dep. 09/08/2011 – Rv. 250747, della quale si è sopra citata

g

la sentenza di cui sopra. Il difensore della ricorrente evoca a sostegno della

la massima). Dunque l’unica cosa certa è che la Del Duce a conoscenza
della notifica dell’estratto contumaciale effettuato al difensore di fiducia dal lei
scelto e nominato, si è completamente disinteressata dell’effettiva
proposizione dell’impugnazione. E’ allora necessario ribadire quanto già
evidenziato nell’ordinanza impugnata — il cui contenuto non è stato per nulla
considerato dal difensore della ricorrente — che il mancato o inesatto

impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le
ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore – che si concretano in forze
impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini
– poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, vincibile
mediante la normale diligenza ed attenzione. Nè può essere esclusce4 in via
presuntiva, la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta
osservanza dell’incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo
sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un
complesso quadro normativo (nella specie il difensore aveva ritenuto che il
termine per il deposito della motivazione rimanesse sospeso nel periodo
feriale; Sez. 5, Sentenza n. 43277 del 06/07/2011 Cc. – dep. 22/11/2011 – Rv.
251695). Inoltre, il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di
fiducia dell’incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a
qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l’ipotesi di caso fortuito
o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini, né, in caso di
sentenza contumaciale, quella dell’assenza di colpa dell’imputato nel non
avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva
impugnazione poiché grava sull’imputato l’onere di scegliere un difensore
professionalmente valido e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico
conferito. (nella specie l’imputato aveva eletto domicilio presso lo studio del
difensore di fiducia il quale aveva omesso di proporre impugnazione contro la
sentenza; Sez. 4, Sentenza n. 20655 del 14/03/2012 Cc. – dep. 28/05/2012 Rv. 254072). E in tal senso va richiamata — come ha già fatto la Corte di
appello di Roma nell’impugnato provvedimento – la sentenza della Corte
C.E.D.U. nel caso Kimmel contro Italia (e può altresì ricordarsi la sentenza
del 26.3.1996 nel caso Doorson contro Olanda), i cui principi in tema di onere
di vigilanza sull’operato del proprio difensore gravante sull’imputato non

9

adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre

possono che essere ribaditi anche nell’odierna analisi sulla eventuale
restituzione della ricorrente nel termine per impugnare la sentenza di appello.
Inoltre l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, in relazione ai
concetti di forza maggiore e caso fortuito, consente di ritenere ormai pacifico
che costituisce causa di forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale
non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è

normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo. Ciò
che caratterizza, dunque, il caso fortuito è la sua “imprevedibilità”, mentre
nota distintiva della forza maggiore è l’elemento della “irresistibilità”.
Connotazione comune ad entrambi è la “inevitabilità” del fatto (Sez. U,
Sentenza n. 14991 del 11/04/2006 Cc. – dep. 28/04/2006 – Rv. 233419).
Quindi il caso fortuito e la forza maggiore rientrano tra quelle cause che
rivestono carattere di eccezionalità ed atipicità rispetto al normale svolgersi
delle vicende umane (Sez. 4, Sentenza n. 11810 del 02/10/1987 Ud. – dep.
23/11/1987 – Rv. 177092; Sez. 3, Sentenza n. 8458 del 13/05/1987 Ud. dep. 23/07/1987 – Rv. 176433; ). Eccezionalità ed atipicità non riscontrabili
nella vicenda in esame per quanto sopra rilevato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 20/11/2013.

DEPOSITATO TN CANCELLERIA

irresistibile, mentre si definisce caso fortuito ogni evento non evitabile con la

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