Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8832 del 20/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8832 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall’Avvocato Cesare Gai, quale difensore e procuratore
speciale di Latilla Luisa (n. il 26/04/1965), avverso l’ordinanza di
archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Firenze, in data 03/02/2012, nei
confronti di ignoti indagati per il reato di circonvenzione di incapaci.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Adriano lasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottoressa Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
Osserva:

Data Udienza: 20/11/2013

In data 03/02/2012 il G.I.P. del Tribunale di Firenze ha disposto
l’archiviazione del procedimento penale a carico di ignoti, indagati per il reato
di circonvenzione di incapaci, senza fissare la camera di consiglio avendo
dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione di Latilla Luisa definitasi P.O. del
reato.

Latilla Luisa P.O. deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 410
e 178 del c.p.p. per essere stata omessa la fissazione dell’udienza camerale
a fronte di un atto di opposizione tempestivo e ammissibile.
Il difensore della ricorrente conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento
dell’impugnata ordinanza.

motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato, quindi,
inammissibile. Invero come correttamente rilevato dal P.G. nel caso di specie
il reato ipotizzato è la circonvenzione di incapace e Latilla Luisa (che tra
l’altro denuncia la circonvenzione nei confronti di Biondi Sara sposata dal
padre della Latilla in seconde nozze) non è sicuramente persona offesa del
reato. In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio — condiviso
dal Collegio — che non ha diritto di ricevere l’avviso della richiesta di
archiviazione in tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci il terzo
eventualmente danneggiato in conseguenza degli atti dispositivi compiuti
dall’incapace medesimo, perché non assume la veste di persona offesa, che
spetta soltanto all’incapace circonvenuto (Sez. 2, Sentenza n. 38508 del
13/10/2010 Cc. – dep. 02/11/2010 – Rv. 248919). Inoltre, in tema di delitto di
circonvenzione di persone incapaci, il terzo eventualmente danneggiato in
conseguenza degli atti dispositivi compiuti dall’incapace medesimo non
assume la veste di persona offesa, che spetta soltanto all’incapace
circonvenuto, e pertanto non ha diritto di avere avviso della proposizione
della richiesta di archiviazione (Sez. 2, Sentenza n. 7192 del 17/01/2008 Cc.
– dep. 14/02/2008 – Rv. 239504). Per quanto sopra è evidente che Latilla
Luisa non poteva proporre l’opposizione all’archiviazione né avanzare il

Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il difensore di

ricorso per Cassazione per carenza di legittimazione non rivestendo la
qualità di persona offesa dal reato (Sez. 6, Sentenza n. 4170 del 06/11/2012
Cc. – dep. 28/01/2013 – Rv. 254239).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché —

inammissibilità — al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 20/11/2013.

I Presidente

Il Consigliere estensore
Dottor Adriano !asino

Dott.

o Libero Carmenini

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di

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