Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8831 del 12/11/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8831 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MIRANDA ARCANGELO N. IL 23/03/1976
avverso l’ordinanza n. 442/2013 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
24/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 12/11/2013
Considerato in fatto
Miranda Arcangelo ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno,
sez. del Riesame, in data 21 giugno 2013, con cui è stata confermata
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l’ordinanza del GIP del Tribunale di
in forza della quale è stata applicata
la misura degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente in ordine al reato
di rapina e, chiedendone l’annullamento, deduce:
a)
Art. 606, comma 1, lett. C) ed e) c.p.p.: violazione dell’art. 273
c.p.p.; illogicità della motivazione con riferimento ai gravi indizi
di colpevolezza
Il ricorrente lamenta la gravità degli indizi ritenuti a suo carico in forza della
testimonianza del Russo, del Parascandolo e del Giordano. Contesta t3 inoltre
la rilevanza del fermo delle autovetture operato dalla Polizia e
e del
riconoscimento del Parascandolo. La gravità degli indizi ,inoltre, non poteva
trovare riscontro nel contenuto delle intercettazioni telefoniche.
CONSIDERATI IN DIRITTO
Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non
vengono sostanzialmente sollevate censure se non relative ad elementi di
fatto, tese a sminuire il ruolo avuto dal Miranda nella vicenda, come emerge
dal riferimento al contenuto delle intercettazioni,dalle testimonianze, dal
riconoscimento intervenuto , riaila presenza sul posto del delitto;
per quanto riguarda le esigenze cautelari rileva la Corte che il TDL ha
indicato in modo assolutamente chiaro gli elementi che avrebbero potuto porre
nel nulla le esigenze di tutela dalla pericolosità sociale del ricorrente.,
desumibile dai suoi precedenti e dalla personalità gravemente incline al
delitto.
Il TDL ha altresì argomentato in modo sufficiente sulla necessità almeno
della misura degli arresti domiciliari per impedire episodi di recidivanza; la
versione alternativa fornita dal ricorrente pertanto non può trovare ingresso in
questa sede in quanto il ragionamento dei giudici del riesame non è
assolutamente abnorme; al contrario lo stesso fa riferimento ad elementi
oggettivi, riconosciuti dallo stesso gip con riferimento alla gravità degli indizi di
colpevolezza, come sopra ripoprtati. Sotto quest’ultimo profilo il ragionament
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del Tribunale del riesame appare esente da censure logico giuridiche , proprio
perchè valorizza una analisi altamente probabilistica, che attinge il limite della
certezza, saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende, rinvenendosi profili di
Manda alla Cancelleria perché provveda ai sensi dell’art. 94 disp.att. cod. proc.
pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria perché provveda ai sensi dell’art. 94 disp.att. cod. proc.
pen.
Roma, li 12 novembre 2013
colpa.