Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8831 del 10/02/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8831 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
il difensore della parte civile MOSELE BRUNO, nato a Roma il 06/12/1943;
avverso la sentenza del 25/03/2014 del Tribunale di Vicenza emessa nei
confronti di ALLEGRINI Stefano, nato a Asiago il 04/02/1985;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Vicenza confermava la sentenza del
Giudice di Pace di Asiago di assoluzione di Allegrini Stefano dai reati di ingiuria,
minaccia e danneggiamento posti in essere nei confronti della parte civile Mosele
Bruno (capi A e B) e su cose di sua proprietà (capo C).

1

Data Udienza: 10/02/2016

2. Il Tribunale perveniva a tali conclusioni ritenendo sussistente, quanto al reato
di ingiuria, l’esimente della provocazione di cui all’art. 599 cod. pen., tenuto
conto che l’Allegrini aveva proferito le ingiurie nei confronti del Mosele in quanto
a ciò determinato dal fatto ingiusto commesso da quest’ultimo, il quale, anziché
chiamare le forze dell’ordine, lo aveva buttato fuori dal bar di sua proprietà
allorquando l’Allegrini si era rifiutato di spegnere la sigaretta che stava fumando
in violazione del divieto previsto nei locali adibiti a fruizione da parte del

In relazione agli altri due reati, il Tribunale riteneva contraddittorio il compendio
probatorio raccolto, costituito da testimonianze di soggetti che avevano assistito
alla scena e che non avevano confermato le dichiarazioni della persona offesa e
della di lui figlia in ordine alle minacce ed al danneggiamento.
3. Ricorre in cassazione la parte civile Bruno Mosele con unico ed articolato
motivo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
ritenuta sussistenza dell’esimente di cui all’art. 599 cod. pen. quanto al reato di
ingiuria, nonché travisamento della prova in ordine alla valorizzazione delle
testimonianze acquisite e, segnatamente, alla svalutazione delle dichiarazioni
della persona offesa e della figlia riguardo a tutta la ricostruzione della vicenda,
con inevitabili ricadute sulla configurabilità degli altri reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente fondato.
1.Gli argomenti addotti dal ricorrente avverso la pronuncia assolutoria per i reati
di ingiuria e danneggiamento, oltre che generiche ed attinenti a questioni di
merito non deducibili in questa sede, sono superati dall’intervenuta
depenalizzazione di entrambe le fattispecie incriminatrici ad opera del d.lgs.15
gennaio 2016 n.7, entrato in vigore il 6 febbraio 2016.
L’art. 1 di detto decreto ha abrogato tout court il reato di ingiuria di cui all’art.
594 cod.pen., nonché le disposizioni ad esso collegate, come quella dell’art. 599,
comma 2, cod. pen. nella parte relativa all’art. 594 cod. pen. (cfr. art. 2, comma
1, lettera h) decreto legislativo citato).
Il reato di danneggiamento continua ad essere tale solo quando avviene con
violenza o minaccia alla persona, ovvero in presenza di una serie di aggravanti,
come prevede l’art. 2, comma 1, lett.1) del citato decreto.
Nessuna di queste ipotesi è rinvenibile nel capo di imputazione contestato
all’Allegrini.
2. Quanto al reato di minaccia di cui al capo B), non si rinvengono censure
specifiche ad opera del ricorrente, il quale, solo con un accenno contenuto
2

pubblico.

nell’ultima pagina del ricorso, pretenderebbe di desumere la sua sussistenza dal
ribaltamento della decisione relativa all’ingiuria; quando, invece, a rendere
incerta la sussistenza della minaccia vi erano alcune testimonianze a discarico
citate dal Tribunale e con le quali il ricorrente non si è minimamente confrontato,
ivi compresa quella del Pertile Francesco, fidanzato della figlia della persona
offesa, il quale, pur presente al fatto, aveva dichiarato che l’Allegrini non proferì
frasi dal contenuto minaccioso alla volta del Mosele.

pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille/00 alla Cassa
delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente
nella determinazione della causa di inammissibilità in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.02.2016
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Giuseppe Sgadari

Mario Gentile

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al

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