Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8830 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8830 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BARONE CARMELO N. IL 14/05/1961
avverso la sentenza n. 1455/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 21/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

Premesso che con sentenza in data 21.11.2011 la Corte d’appello di Palermo confermava la
sentenza in data 23.11.2010 del Tribunale di Palermo con la quale Barone Carmelo era stato
condannato alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all’art. 9 legge 1423/1956,
commesso dal 25.4.2008 al 18.1.2009;
Letto il ricorso per cassazione presentato dal difensore, con il quale si chiede l’annullamento
della sentenza per difetto di motivazione sulla responsabilità dell’imputato, sul diniego delle

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, poiché la Corte d’appello ha
congruamente motivato sulla responsabilità dell’imputato, sul diniego delle attenuanti
generiche, considerati i plurimi precedenti penali, e sulla determinazione della pena, fissata
peraltro a un livello prossimo al minimo, in considerazione della capacità criminale del Barone;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto
dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella
misura congrua ed equa, indicata nel dispositivo

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

attenuanti generiche e sui criteri utilizzati per determinare la pena;

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