Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8830 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8830 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PORRO ANTONIO N. IL 11/07/1969
avverso l’ordinanza n. 461/2013 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
04/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/11/2013

Considerato in fatto
Porro Antonio ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari, sez. del Riesame, in data
4 luglio 2013, con cui è stato accolto l’appello del p.m. ed è stata annullata l’ordinanza del GIP
del Tribunale di Bari in data 22 aprile 2013 in forza della quale è stata applicata la misura
dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, in sostituzione della misura coercitiva degli
arresti domiciliari, nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 628 c.p.,aggravato
nonché di resistenza e ricettazione e, chiedendone l’annullamento, deduce:
a)

Art. 606, comma 1, lett. C) ed e) c.p.p.: violazione dell’art. 273 c.p.p.; illogicità

Il ricorrente sottolinea come la modifica della misura sia stata disposta non tanto sulla base
della circostanza relativa al tempo trascorso ma soprattutto con riferimento alla rivalutazione
di indici sintomatici della personalità del Porro
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva la Corte che per quanto riguarda le esigenze cautelari il TDL ha indicato in
modo assolutamente chiaro gli elementi che avrebbero potuto porre nel nulla le esigenze di
tutela dalla pericolosità sociale del ricorrente., desumibile dalla gravità del fatto, e dalla sua
personalità.
Il TDL ha altresì argomentato in modo sufficiente sull’inidoneità della misura dell’obbligo
di dimora nel comune di residenza ad impedire episodi di recidivanza. La versione alternativa
fornita dal ricorrente non può trovare ingresso in questa sede in quanto il ragionamento dei
giudici del riesame non è assolutamente abnorme; al contrario lo stesso fa riferimento ad
elementi oggettivi, riconosciuti dallo stesso gip con riferimento alla gravità degli indizi di
colpevolezza. Sotto quest’ultimo profilo il ragionamento del Tribunale del riesame appare
esente da censure logico giuridiche , proprio perchè valorizza una analisi altamente
probabilistica, saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame, ed all’insufficienza
intrinseca che il ridotto periodo temporale trascorso agli arresti domiciliari possa giustificare
l’applicazione di una misura meno afflittiva.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende, rinvenendosi profili di colpa.
Manda alla Cancelleria per le determinazioni di legge ai sensi dell’art. 28 disp.att. cod. proc.
pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento di euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria perché provveda ai sensi dell’art. 28 disp.att. cod. proc. pen.
Roma, li 19 febbraio 2014

DUOSITATO IN CANCELLERIA

della motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari

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