Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 883 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 883 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIERU OVIDIU EMANUEL N. IL 23/11/1990
avverso la sentenza n. 3952/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/11/2013

Vieru Ovidiu Manuel ricorre avverso la sentenza 16.10.12 della Corte di appello di Bologna che ha
confermato quella in data 13.6.11 del Tribunale di Ravenna con la quale è stato condannato,
all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di concorso in furto aggravato, riconosciute attenuanti
generiche equivalenti, alla pena di mesi cinque di reclusione ed € 160,00 di multa.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non essere state concesse le

prevalenza con ragionamento illogico che faceva riferimento ai precedenti penali e alle denunce di
polizia, così operando una doppia valutazione di un medesimo elemento ai fini dell’aggravamento
del trattamento sanzionatorio.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto del tutto legittimamente i
giudici di appello, nel ritenere congruo il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice,
hanno negato le attenuanti generiche con l’invocato criterio della prevalenza in considerazione dei
plurimi e anche specifici precedenti penali e giudiziari dell’imputato, trattandosi di parametro
considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., oltre che in ragione
del valore non esiguo della merce sottratta (3.000 euro), derivandone non certo illogicamente una
negativa personalità del Vieni.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 novembre 2013

D

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attenuanti generiche (erroneamente indicate come attenuante ex art.62 n.6 c.p.) con il criterio della

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