Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8828 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8828 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GIONTA ALDO N. IL 18/02/1972
avverso l’ordinanza n. 3658/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
NOVARA, del 24/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 14/11/2012
Premesso che con ordinanza in data 24.10.2011 il Magistrato di sorveglianza di
Novara respingeva il reclamo proposto dal detenuto Gionta Aldo avverso la
sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività ricreative e sportive per giorni
tre inflittagli dal Consiglio di disciplina del 21.7.2011;
Rilevato che il Magistrato di sorveglianza ha respinto il reclamo poiché era
risultato che al detenuto era stato regolarmente contestato l’addebito e che la
Considerato che i motivi di ricorso sono una sostanziale riproposizione delle
doglianze già sottoposte al Magistrato di sorveglianza, senza muovere alcuna
critica alla motivazione del provvedimento impugnato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi
dell’art. 606/3 c.p.p. per manifesta infondatezza dei motivi;
Atteso che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il
contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella
proposizione della impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle
Ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa,
in fra indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore
Il Pre idente
sanzione risultava regolarmente notificata;