Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8827 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8827 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BIANCO AUGUSTO N. IL 26/12/1963
avverso l’ordinanza n. 3660/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
NOVARA, del 24/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 14/11/2012
Premesso che con ordinanza in data 24.10.2011 il Magistrato di sorveglianza di Novara
respingeva il reclamo proposto dal detenuto Bianco Augusto avverso la sanzione disciplinare
dell’esclusione dalle attività in comune per giorni dieci inflittagli dal Consiglio di disciplina del
9.6.2011, essendosi il suddetto detenuto il 31.5.2011 rifiutato, al rientro dal passeggio, di
indossare gli indumenti che aveva quando era uscito, tenendoli in mano;
Considerato che con i motivi di ricorso il suddetto detenuto contesta che illegittimamente gli
era stato sottoposto;
considerato che correttamente il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che la disattivazione del
televisore durante l’esecuzione della sanzione non fosse pertinente al procedimento
disciplinare, che si era concluso con la suddetta sanzione, e che la restrizione in questione
poteva essere oggetto di un autonomo reclamo ex art. 35 O.P.;
Considerato, inoltre, che nel reclamo in data 18.10.2011 non si è fatta questione sulla
illegittimità della perquisizione personale a cui il ricorrente sarebbe stato sottoposto, e quindi
la questione non può essere sollevata per la prima volta davanti a questa Corte;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606/3
c.p.p. per manifesta infondatezza dei motivi;
Atteso che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della
ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore
della Cassa delle Ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed
equa, infra indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
era stato disattivato il televisore e che non appariva giustificata la perquisizione personale a cui