Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8827 del 12/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 8827 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TESTA MARINA N. IL 27/01/1943
PANZINI SIMONA N. IL 14/05/1967
PANZINI STEFANO N. IL 27/02/1978
avverso l’ordinanza n. 10/2013 TRIB. LIBERTA’ di ALESSANDRIA,
del 19/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
11,0A:gas252
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

1

A-0- rxi.A.~euvleo

A.42/Qx..42X0 A,Org’

P0-41).~.”-~jrv-•^L-e.*-0.- ARP-

Uditi difensor Avv.;

CA.-43

fr2A-k

Data Udienza: 12/11/2013

Motivi della decisione
Con ordinanza in data 19 giugno 2013, il Tribunale di Alessandria, sezione per il
riesame, respingeva l’appello avverse l’ordinanza del Gip del tribunale di
Alessandria, con la quale era stata respinta dissequestro formulata in data 23

banca di Legnano di Alessandria ed intestati a Panzini Nicola (imputato deceduto) e
alla moglie Marina Testa ;i 14;4.aittufce 12.,’ et,t

ci

(-&_ clkATee- –

Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso Marina Testa, Simona
Panzini e Stefano Panzini e ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
a) Violazione di legge in relazione agli artt. 263, comma 1 e 324 c. VIII, che
consentono al giudice di mantenere il sequestro nel caso in cui vi sia contestazione
sulla proprietà dei beni sottoposti a sequestro.
I ricorrenti lamentano l’erronea applicazione dell’art. 104 disp. att. c.p.p., in quanto la
norma, così novellata dalla legge n. 94/2009, non consentirebbe di applicare la
disciplina del sequestro preventivo.
b) Violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza di una contestazione delle
somme.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del sequestro preventivo, o meglio l’illogicità della
decisione di mantenere in vita un sequestro adottato quando l’imputato Panzini
Nicola era ancora in vita. L’accertamento della sussistenza del reato esula

maggio 2013 e relativa al sequestro preventivo del 50% delle somme depositate sul
IrLene.4 .et coko th,–c/c 11444 e il 50% del valore dei titoti asce= n. 1653883, accesi entrambi presso la

completamente dall’accertamento della proprietà dei beni, mentre in questo caso al
Giudice civile sarebbe devoluto invece proprio l’accertamento del reato. In realtà non
vi sarebbero contestazioni sulla proprietà ma sulla sussistenza del reato ipotizzato. Né
potrebbe avere alcuna influenza la circostanza che sia stato adottato dal giudice
tutelare un provvedimento con cui è stato nominato un curatore speciale in favore del
sig. Roberto Pascucci, quale erede della sig.ra Bosoni, in ragione del fatto che tra gli

i

eredi della Bosoni vi è anche il prof. Rollino, già curatore dello stesso Roberto
Pascucci.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Osserva la Corte che oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene – a
chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – purché esso sia,

costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato
ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (
Cass., Sez. 5, 22/01/2010 ,n. 11287/ 10, Rv. 246358 ). Nel caso in esame il P.M. ha
ipotizzato il reato di cui all’art. 643 cod. pen. a carico di Panzini Nicola, poi
deceduto, in danno di Bosoni Maria Luisa, per aver ricevuto assegni pari ad euro
246.099, senza alcuna causale giustificativa. Nel corso delle indagini il GIP ha
sequestrato, con sequestro preventivo, la metà della somma esistente sul c/c
cointestato a Panzini Nicola e alla moglie Testa Marina. Deceduto il Panzini Nicola
gli eredi hanno chiesto la restituzione della somma . Il GIP ha rigettato la richiesta
anche dopo aver esaminato Pascucci Roberto e il suo amministratore di sostegno,
proprio in ragione della constatata controversia sulla proprietà della somma e dei
titoli in sequestro. Orbene correttamente il Tribunale ha ritenuto l’applicabilità della
previsione di cui all’art. 263 c.p.p., in base anche alla previsione dell’art. 324, u.c.,
c.p.p. che prevede che il Tribunale del riesame dispone il rinvio degli atti al giudice
civile in caso di controversia sulla proprietà del bene, con riferimento a tutte le
tipologie di sequestro. La decisione del GIP e, di conseguenza, quella del Tribunale
del riesame appaiono esenti da censure logico giuridiche. E’ consolidata la
giurisprudenza secondo la quale in tema di riesame, il principio di cui all’art. 324,
comma ottavo, cod. proc. pen. secondo cui, nel caso di contestazione della proprietà,
il giudice penale rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo
nel frattempo il sequestro, presuppone che il giudice adempia all’onere di accertare la
reale esistenza di una controversia, che deve essere effettiva e, quindi, già instaurata

anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a

oppure instauranda, come è avvenuto nel caso di specie. (Sez. 3, n. 41879 del
11/10/2007 – dep. 14/11/2007, Pizzata, Rv. 237939).
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso

deve essere dichiarato

inammissibile e t ricorrentg, condannato, al pagamento delle spese processuali
nonché alla condanna del pagamento della somma di euro 1000 ciascuno,
considerato il grado di colpa emergente dal ricorso, in favore della Cassa delel

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delel
Ammende

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA