Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8826 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8826 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ZUCCO GIUSEPPE N. IL 16/04/1958
avverso la sentenza n. 5867/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 14/11/2012

4/1
Premesso che con sentenza in data 8.6.2011 la Corte d’appello di Milano
confermava la sentenza del 4.3.2010 del GUP del Tribunale di Monza con la
quale Zucca Giuseppe era stato condannato alla pena complessiva di un anno,
mesi otto di reclusione ed euro 320,00 di multa;
Rilevato che l’imputato ha proposto avverso la sentenza ricorso per cassazione,
sostenendo che illogicamente la Corte di merito non aveva riconosciuto il
vincolo della continuazione tra i reati per i quali era stato condannato con la
data 5.6.2008) e quelli per i quali era stato condannato con sentenza del GUP
del Tribunale di Monza del 24.9.2009 (detenzione e porto abusivo di una pistola
clandestina commessi il 2.5.2009);
Considerato che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, e quindi
l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, poiché nella sentenza
della Corte d’appello si dà conto, con motivazione Immune da vizi logico
giuridici, delle ragioni per le quali non vi è prova dell’identità del disegno
criminoso, non essendo neppure stato accertato con quale arma è stato
commesso il reato di minaccia di cui al presente processo;
Atteso che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il
contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella
proposizione della impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle
Ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa,
in fra indicata in dispositivo;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Pre idente

sentenza impugnata (tra i quali minaccia e porto abusivo di arma, commessi in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA