Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8826 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8826 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZANTEDESCHI MICHELE N. IL 07/11/1981 parte offesa nel
procedimento
c/
GUARDINI ENZO N. IL 31/07/1949
avverso il decreto n. 5467/2011 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
10/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. rmu.A.4.4.2~

X-A•CO V 4 CM2d3
QOA/Ire

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 12/11/2013

Con decreto del 10 dicembre 2012 il GIP del Tribunale
di Verona dichiarava inammissibile l’opposizione alla
richiesta di archiviazione avanzata da Zantedeschi Michele
in relazione al procedimento penale nei confronti di
Guardini Enzo,per i reati di cui agli artt. 640, 485, 348
c.p.,commessi in danno dello stesso Zantedeschi, per non
essere stati indicati ne’ l’oggetto dell’investigazione
suppletiva nè i relativi elementi di prova.
Ricorre lo Zantedeschi contro detto decreto, sostenendo che
lo stesso è stato emesso in violazione dell’art. 410
c.p.p., comma 2, che consente l’archiviazione de plano
soltanto in presenza del duplice requisito
dell’inammissibilità dell’opposizione e dell’infondatezza
nel merito della
notitia criminis;
l’esistenza di
quest’ultimo requisito veniva contestata nel merito e, per
altro, il ricorrente lamentava che il GIP aveva motivato in
modo erroneo e contraddittorio in ordine alla sussistenza
di elementi tali da configurare la presenza di artifici e
raggiri.
Il ricorrente contestava dunque la declaratoria di
inammissibilità dell’opposizione per omessa indicazione
dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi
elementi di prova, che in realtà erano stati puntualmente
indicati.
Guardini Enzo, con memoria depositata ai sensi
dell’art. 121 cod. proc. pen.ha insistito per la
declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione.CONSIDERATO IN DIRITTO

manifestamente
infondato.
l. Il
ricorso
è
Il provvedimento impugnato affronta in modo articolato il
problema dell’inammissibilità dell’opposizione per omessa
indicazione dell’investigazione suppletiva e dei relativi
elementi di prova, tanto da giustificare ampiamente
l’adozione della procedura de plano, come correttamente
evidenziato nella requisitoria scritta del P.G. Nè può
dirsi che l’opposizione in discorso sia proponibile senza
indicare investigazioni suppletive e relativi elementi di

RITENUTO IN FATTO

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
iso in Roma, il 12 novembre 2013.
Così

prova quando le indagini si reputino sufficienti e ciò vuoi
perché tale esegesi, sarebbe contraria all’insuperabile
tenore testuale dell’art. 410 c.p.p., comma 1 (secondo cui
l’opposizione all’archiviazione proposta dalla persona
offesa deve, a pena di inammissibilità, indicare l’oggetto
dell’investigazione suppletiva che si richiede ed i
relativi elementi di prova) / vuoi perché contraria alla
logica del sistema ed all’inoppugnabilità del provvedimento
di archiviazione per questioni di merito.
2. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso, si
palesa inammissibile; ne consegue, ex art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente alle spese processuali e al
versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma
che si stima equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce
dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i
principi affermati dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 186/2000.

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